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Ministero del Lavoro, indicazioni per lo stress da lavoro correlato

 Il Ministero del lavoro ha fornito, attraverso la lettera circolare del 18 novembre 2010, alcune indicazioni per la corretta valutazione dello stress lavoro-correlato.

La Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro nella riunione del 17 novembre 2010 ha approvato le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, così come prevede il decreto n.81 del 2008 di cui agli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e l’articolo 28, comma 1-bis, sempre del medesimo decreto legislativo e successive integrazioni e modificazioni.

Con questa iniziativa il Ministero intende offrire, in anticipo rispetto al termine di legge ad oggi stabilito come termine ultimo il 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro pubblici e privati, agli operatori e ai lavoratori uno strumento di indirizzo ai fini della corretta attuazione delle previsioni di legge in materia di valutazione del rischio, con riferimento alla peculiare e innovativa tematica del rischio da stress correlato al lavoro.

La Commissione consultiva permanente presso il Ministero si propone di offrire, alle rappresentanze sociali, una possibile indicazione per una corretta valutazione del rischio.

La circolare pone in evidenza un percorso metodologico che rapprenda il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio per tutti i datori di lavoro pubblici e privati.

Secondo le indicazioni presenti nella circolare la valutazione si articola in due fasi. Da una parte, definita necessaria dalla Commissione, ci si deve predisporre per definire una corretta valutazione preliminare, mentre la seconda fase deve essere approntata solo nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato: in questo caso è necessario definire le misure di correzione da adottatare.

La valutazione preliminare, secondo i suggerimenti della Commissione, si deve basarsi su indicatori oggettivi e verificabili.

Nel caso, dalla valutazione preliminare, non emergano elementi considerati di rischio tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, allora il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel DVR, o Documento di Valutazione del Rischio, e a prevedere un piano di monitoraggio.

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