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Pensioni, restrizioni sulla reversibilità

 Il sindacato dei pensionati della CISL è fortemente preoccupato per via dell’aumento delle pensioni di reversibilità dove i soggetti beneficiari sono stranieri che contraggono regolare matrimonio con i cittadini italiani: pensiamo alle badanti che provengono da altri Paesi.

La federazione dei pensionati teme una stretta sulle pensioni di reversibilità.

Da più parti si chiede di arginare il fenomeno imponendo magari delle restrizioni al fine di limitarne l’eventuale abuso; infatti, alcuni suggeriscono di introdurre un requisito minimo di 10 anni di matrimonio per aver diritto alla prestazione previdenziale.

Si ricorda che l’importo della pensione si ottiene applicando le aliquote di reversibilità alla pensione diretta liquidata o a quella che sarebbe spettata al lavoratore deceduto: il 60% spetta al coniuge, il 20% a ciascun figlio se c’è anche il coniuge. Secondo le indicazioni degli istituti previdenziali spetta, invece, il 40% a ciascun figlio se sono solo i figli gli aventi diritto, mentre compete il 15% a ciascun genitore, fratello o sorella.Il nostro Legislatore è già intervenuto in passato, legge n. 335/1995, riducendo la quota di reversibilità in presenza di un certo livello di reddito. In effetti, secondo le attuali disposizioni con un reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio, la percentuale di cumulabilità è del 75% del trattamento di reversibilità.

Al contrario, con un reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio, la percentuale di cumulabilità è del 60% del trattamento di reversibilità.

Infine, con un reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio, la percentuale di cumulabilità è del 50% del trattamento di reversibilità.

È opportuno rammentare che Se il vedovo o la vedova contraggono un nuovo matrimonio scatta la revoca della pensione di reversibilità e viene liquidata una doppia annualità pari a 26 mesi della quota di pensione di reversibilità.

Si ricorda che l’assegno di invalidità, legge 222/1984, non è reversibile.

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