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Incentivi assunzioni inammissibili

 Le novità previste dalla riforma Fornero sul mercato del lavoro (la legge n. 92/2012) sulle agevolazioni previste dalla precedente legge n. 407/1990 e dalla successiva n. 223/1991, illustrata dall’Inps con messaggio n. 12957, sono entrate in vigore. Tra le tante innovazioni, anche un giro di vita piuttosto rilevante sugli incentivi alle assunzioni, visto e considerato che – ad esempio – dallo scorso 18 luglio non risulta più essere agevolabile l’assunzione che costituisce un obbligo di legge o che viola un diritto di precedenza di altri lavoratori, o ancora che viene effettuata da aziende con in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione, o infine che interessa un lavoratore precedentemente licenziato.

Vediamo tuttavia maggiormente nel dettaglio quando subentra lo stop agli incentivi sulle assunzioni (su base territoriale, avete già dato a questo nostro speciale?: dall’Abruzzo incentivi per l’assunzione). Una prima ipotesi riguarda la presenza di obbligo di assunzione: in altri termini, non è possibile fruire dell’incentivo se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente di legge o contrattazione collettiva, anche nelle ipotesi di utilizzo del lavoratore mediante contratto di somministrazione.

Altro stop è relativo alla violazione del c.d. diritto di precedenza: se l’assunzione agevolata, cioè , viola il diritto di precedenza previsto dalla legge o dal contratto collettivo alla riassunzione di altro lavoratore licenziato, il beneficio non è più fruibile. L’incentivo è escluso anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore in somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza.

Ancora, sottolineiamo come l’incentivo subisca una stretta in presenza di sospensioni di lavoro: se il datore di lavoro o l’utilizzatore / somministratore abbiano in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale, non è possibile godere del bonus. Blocco anche per le ipotesi di riassunzione, con riferimento ai lavoratori che sono stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da un datore di lavoro che al momento del licenziamento presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, o risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Sempre in tema, l’Inps adegua il suo canale telematico per gli incentivi alle assunzioni.

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