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Nuove istruzioni per il Fondo di solidarietà personale dipendente del credito

 La circolare n. 86 del 19 giugno 2012 fa seguito al messaggio n. 20321 del 3 agosto 2010, con il quale sono state date le prime urgenti istruzioni operative ad alcune strutture di sede nella necessità immediata di porre in essere il sostegno al reddito a lavoratori licenziati di aziende del credito, integrandone il contenuto con nuove indicazioni operative. Sono descritti in dettaglio gli aspetti normativi relativi al beneficio, le condizioni di accesso allo stesso e gli adempimenti delle aziende ai fini del finanziamento della prestazione.

Il Fondo prevede l’erogazione ai lavoratori in esubero di un assegno  per il sostegno del reddito della durata massima di 24 mesi purché i medesimi si trovino “in condizione di disoccupazione involontaria” e l’assegno in questione operi “ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge”.

Per questa ragione l’erogazione dell’assegno emergenziale è subordinata al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria. Non solo, si applicano anche all’intervento emergenziale le regole vigenti in materia di decorrenza, sospensione e decadenza del trattamento di disoccupazione. In particolare, se il licenziamento non è preceduto da preavviso, il trattamento di disoccupazione e l’assegno emergenziale decorrono dall’ottavo giorno successivo al termine dell’indennità sostitutiva.

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Ricordiamo che l’ammontare di questa prestazione (assegno emergenziale) e della contribuzione ad essa correlata siano per metà a carico del Fondo e per l’altra metà a carico del datore di lavoro.

Con delibera n. 42 del 21 giugno 2010 il Comitato amministratore del Fondo ha previsto che il 20%  delle risorse disponibili del Fondo, derivanti dal versamento del contributo ordinario (0,50%), sia da destinare alla copertura delle prestazioni previste dall’art. 11-bis. Di tale 20%, ciascuna azienda può utilizzare risorse nel limite massimo del 7%.

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Per quanto riguarda la misura dell’assegno emergenziale, esso va riconosciuto fino al raggiungimento delle seguenti misure, ossia 80% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000, o pari al 70% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da €38.001 a€ 50.000 o, infine, del 60% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 3.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000.

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