
L’Inps, con la circolare n. 144 dell’8 novembre 2011, intende illustrare gli importi delle prestazioni, le condizioni di accesso e le modalità di presentazione della domanda di richiesta finanziamento da parte delle aziende interessate al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito.
L’Inps ricorda che per usufruire dei benefici durante il periodo di riduzione o di sospensione temporanea del lavoro, il lavoratore non deve svolgere alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi.
In base al contenuto della circolare, l’assegno ordinario, nei casi di sospensione dell’attività lavorativa, è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntiva – la retribuzione lorda mensile comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive va calcolata moltiplicando la retribuzione teorica (contenuta nell’elemento RetribTeorica del flusso Uniemens) per il numero di mensilità annue (elemento NumMensilita di Uniemens) e dividendo il risultato per 12 – che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con l’applicazione di diversi massimali.
In effetti, l’assegno è pari a 1.078,00 euro lordi mensili se la retribuzione lorda mensile è inferiore a 1.984,00 e di 1.242,00 euro lordi mensili se la retribuzione, al contrario, lorda mensile è compresa tra 1.984,00 ed 3.137,00 euro.
L’assegno massimo è pari a 1.569,00 euro lordi mensili se la retribuzione lorda mensile è superiore a euro 3.137,00.
Nei casi di riduzione dell’orario di lavoro l’assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile retribuzione lorda mensile comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntiva che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari a un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell’assegno ordinario che sarebbe spettato in caso di sospensione temporanea dell’attività lavorativa.
L’Inps ricorda che le condizioni di accesso alle prestazioni in argomento sono quelle previste dall’articolo 7 del DM 158/2000, ovvero aver espletato le procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale ovvero determinano riduzione dei livelli occupazionali e occorre anche aver concluso queste procedure con un accordo aziendale.





