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Le nuove retribuzioni minime 2013

 L’INPS, come di consueto, ha aggiornato anche per il corrente anno le retribuzioni minime utilizzate per il calcolo delle contribuzioni in materia di previdenza e assistenza sociale.

Infatti, la circolare n. 22 dello scorso 8 febbraio 2013 ha recepito la rivalutazione per l’anno 2013 in base alla variazione percentuale da utilizzare ai fini della perequazione automatica delle pensioni che, secondo i calcoli dell’Istat per l’anno 2012, è stata pari al 3% modificando così i nuovi importi utilizzati come riferimento.

Ricordiamo che il legislatore ha previsto per diversi settori i valori minimi di retribuzione giornaliera ai fini contributivi e questi importi devono essere rivalutati annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita.

Non solo, questi limiti devono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d’importo inferiore, a € 47,07 (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio 2012, pari a € 495,43 mensili). Pare anche opportuno precisare che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo.

Per l’anno 2013 il trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld è ora pari a 495,43 euro, mentre il minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) è stato fissato a 47,07 euro.

Per alcune categoria di lavoratori esiste, però, una differente quotazione; infatti, ad esempio, per un lavoratore a domicilio il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita in applicazione dell’art. 22 della legge n. 160 del 1975.

Per questa ragione, considerato che il predetto indice è pari per l’anno 2012 a 3,0%, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari, per il 2013, a € 26,15.

Questo limite deve essere comunque ragguagliato a 47,07 euro e anche per i lavoranti a domicilio trova applicazione quanto previsto in materia di minimo contrattuale.

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