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I nuovi limiti minimi retributivi giornalieri dell’Inail

 L’INAIL, con la circolare n. 16 del 27 marzo 2012, comunica i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, per l’anno 2012, per il calcolo dei premi assicurativi.

Il nostro Istituto di prevenzioni infortuni sul lavoro precisa che i due fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata e l’ammontare delle retribuzioni. La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in retribuzione effettiva, retribuzione convenzionale e retribuzione di ragguaglio.

La retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori, costituita dall’ammontare del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto degli articoli 51 TUIR e 29 TU, deve essere uguagliata agli importi giornalieri non inferiori a quelli stabiliti dalla legge, in tutti i casi in cui risulti ad essi inferiore.

In particolare, la retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo deve tener conto sia delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti – minimale contrattuale sia dei limiti di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente indicizzati in base al costo della vita – minimale di retribuzione giornaliera.

L’Inail, con la circolare n. 16 del 27 marzo 2012, precisa che se la retribuzione effettiva è inferiore ai limiti minimi di retribuzione giornaliera e al limite minimo contrattuale, la stessa deve essere adeguata all’importo più elevato tra i due.

Pertanto, il criterio per determinare la base imponibile minima effettiva è quello di scegliere l’importo più elevato tra quello contrattuale e quello del limite minimo di retribuzione giornaliera. La retribuzione da assumere come base di calcolo del premio non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo.

La retribuzione minima imponibile come sopra delineata deve essere adeguata, se inferiore, al minimale di retribuzione giornaliera come riportato nella circolare Inail: i valori minimi di retribuzione giornaliera devono essere annualmente rivalutati in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita accertato dall’ISTAT.

Atteso che, per l’anno 2012 la variazione percentuale calcolata dall’ISTAT è pari al 2,7% e tali limiti minimi sono stati adeguati, ove inferiori, a € 45,70 (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2012, pari ad € 481,00 mensili).

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