Il decreto Crescita contiene alcune importanti novità in materia di ricerca e sviluppo, due delle fondamentali aree di crescita per le organizzazioni imprenditoriali (e non solo) che desiderino poter perseguire una strada di sviluppo compatibile. Cerchiamo quindi di comprendere quali sono le ultime novità sul bonus ricerca, quali i tetti massimi annui per ogni impresa, le percentuali di credito di imposta, le spese ammissibili, i vincoli di mantenimento.
Innanzitutto, osserviamo come la stesura iniziale del bonus ricerca fosse parzialmente più generoso della versione attuale. Nella prima versione, infatti, il tetto massimo annuo per impresa è fissato a quota 600 mila euro, con una proporzione sul credito di imposta pari al 30%. Le spese ammissibili erano relative ai costi relativi al personale qualificato di nuova assunzione, ai costi del personale già in azienda, agli ammortamenti di strumenti e di attrezzature, alle ricerche contrattuali, ai brevetti e alle licenze. Non era infine previsto alcun vincolo di mantenimento del posto di lavoro.
Il decreto del Ministero dell’Economia del 24 maggio 2012, recante le “Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la concessione di un credito di imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno”, introduce il credito di imposta nella misura del 50% sui costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione.
L’Inps, attraverso la circolare circolare n. 78 dell’8 giugno 2012 descrive le nuove competenze territoriali delle varie sedi e il loro assetto organizzativo nella fase transitoria dell’ex ente previdenziale dei lavoratori dello spettacolo.
È stata pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi a contributo per l’anno 2011; in effetti, il provvedimento è stato registrato dalla Corte dei Conti il Decreto Direttoriale del 27 marzo con il quale si autorizza un contributo di importo complessivo di 2.300.000 Euro a favore di progetti sperimentali di volontariato finanziati dal Fondo per il volontariato ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera d), della Legge n. 266 dell’11 agosto 1991.
La madre lavoratrice, nel primo anno di vita del bambino, ha diritto al permesso di una o due ore al giorno per allattarlo. Sono
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad una istanza di interpello presentato dall’Unione Generale del Lavoro – Federazione Nazionale Sanità – al fine di conoscere il parere di della Direzione generale in merito alla problematica concernente l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione ai lavoratori che non hanno potuto raggiungere il posto di lavoro – “causa neve” – nell’ambito territoriale di Roma Capitale e delle altre province del Lazio.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 13 del 5 giugno 2012, con la quale fornisce, al proprio personale ispettivo, alcuni chiarimenti in merito alle problematiche della formazione dei lavoratori nel settore edile, specificatamente in relazione al coinvolgimento nell’attività formativa degli “organismi paritetici” (articolo 2, lett. ee), D. L.vo n. 81/2008).
Non paga Iva e paga l’Irpef al 5%: è il cosiddetto ”Regime fiscale di vantaggio”, il nuovo nome del regime dei contribuenti minimi. Così chiarisce l’Agenzia delle Entrate: chi è licenziato può continuare a svolgere in proprio l’attività che svolgeva come lavoratore dipendente. Diventa così un lavoratore autonomo sfruttando il nuovo regime fiscale di vantaggio.
L’Inps, in accordo alla circolare n. 77 del 6 giugno 2012, informa che dal 1° giugno 2012, si applicano anche ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) i regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale entrati in vigore il 1° maggio 2010 per i 27 Stati membri dell’Unione Europea, in particolare il regolamento (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e il regolamento (CE) n. 988/2009, sempre del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento 883/2004 di cui sopra.