L’Inps ha recepito la sentenza della Corte Costituzionale n 116 del 4 aprile 2011 e con messaggio n. 14448/2011 ha fornito alcuni chiarimenti in merito. Per il nostro istituto previdenziale in caso di parto prematuro e di ricovero del bambino in una struttura ospedaliera, la lavoratrice madre può posticipare l’astensione obbligatoria dal lavoro al rientro del bambino in famiglia. Non solo, in base alle considerazioni sulle opportunità, la stessa facoltà è riconosciuta da parte dell’Inps anche al padre qualora si avvalga dell’astensione al posto della madre.
Questa particolarità può succedere, ad esempio, in caso di decesso della madre o per gravi infermità oltre all’eventuale abbandono del neonato da parte della madre o affidamento esclusivo del neonato al padre.