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La partecipazione del lavoratore ai risultati dell’impresa e le norme civili

Il nostro ordinamento prevede la possibilità del prestatore di lavoro di poter partecipare ai risultati dell’impresa.

In effetti, il principio è riconosciuto nella nostra legge Fondamentale, in modo particolare agli articoli 46 e 47. Secondo quanto scritto il nostro ordinamento riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende al fine di conseguire una elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione.

Non solo, la nostra Costituzione, articolo 47, incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.

Favorisce, inoltre, l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Questi principi sono stati tradotti in una serie di riferimenti normativi contenuti nel nostro codice civile.

Quando il codice civile, articolo 2099, richiama la possibilità che il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura riconosce la praticabilità della partecipazione dei lavoratori agli utili delle imprese.

Non solo, il nostro codice civile vuole ancora precisare, articolo 2349, che l’impresa, attraverso i suoi organi sociali, può decidere di assegnare utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società controllate l’emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti.

Esiste anche la possibilità di attribuire strumenti finanziari differenti forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti.

In caso di attribuzioni di azioni, al pari di ogni altro strumento societario, ogni azione equivale ad un voto.

Solo in casi particolari lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

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