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Pensioni Forze dell’ordine: adeguamento alla speranza di vita

 Il messaggio 545 dell’Inps precisa che, dal 1° gennaio 2013, anche le pensioni delle forze dell’ordine saranno adeguate all’incremento della speranza di vita. In particolare, il decreto legge Salva Italia ha previsto un regolamento per assicurare un incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento che per questa categoria sono diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria.

La Riforma Monti-Fornero 214/2011 ha previsto, in particolare, che dal 1° gennaio 2013, per tutto il personale appartenente a Forze Armate, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia, Vigili del fuoco, l’adeguamento si applichi anche ai requisiti contributivi, non solo a quelli anagrafici, nel caso che l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età.

L’Inps ha, quindi, precisato i requisiti per l’accesso alle pensioni delle forze dell’ordine dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2015.

La pensione di vecchiaia si può fruire quando il lavoratore raggiunge l’età anagrafica massima prescritta da ogni ordinamento, che cambia in base alla qualifica o al grado, oltre che al raggiungimento dei requisiti contributivi previsti per tutti i lavoratori. Se il dipendente raggiunge il limite di età previsto in base alla qualifica o al grado di appartenenza nel 2013 e, a questa data, ha già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia dev’essere aumentato di 3 mesi.

Per la pensione di anzianità, invece, i requisiti per l’accesso al pensionamento sono: 40 anni e 3 mesi di contributi, indipendentemente dall’età; anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 e anni e 3 mesi; massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80% (purché sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, in quanto dal 1° gennaio 2012 vi è il contributivo pro rata), e un’età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.

PRECISAZIONI ED ESEMPI
Ad esempio, per i lavoratori dell’Arma dei Carabinieri il servizio cessa in base alla qualifica, quindi: a 65 anni per i generali di Corpo di Armata e di Divisione, a 63 anni per i generali di Brigata, a 60 anni per gli altri ufficiali e per ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri, mentre i requisiti contributivi minimi, per il diritto alla pensione, sono fissati in 20 anni di anzianità contributiva. Per i militari del Corpo della Guardia di Finanza i limiti d’età per la cessazione del servizio sono fissati al 60° anno di età, qualora inferiori, a decorrere dal 1° gennaio 2008. L’anzianità contributiva minima è di 20 anni.

I requisiti per il diritto alla pensione di anzianità per il personale dell’Arma dei Carabinieri e quello della Guardia di Finanza, sono 57 anni di età e 35 anni di contributi, 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età anagrafica e 53 anni di età con la massima anzianità contributiva in base all’ordinamento di appartenenza.

APPROFONDIMENTI
*Pensioni di anzianità e invalidità: le regole del 2013
*Pensioni: gli effetti della Riforma, cosa cambia da gennaio 2013
*Pensioni news, dal 2013 soggette all’incremento della speranza di vita

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