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Permesso di soggiorno: voucher lavoro accessorio computati nel reddito

 La Riforma del Lavoro Monti-Fornero ha introdotto una novità a favore dei lavoratori stranieri che vogliono ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia: i buoni voucher che percepiscono per il lavoro accessorio vengono computati nel reddito necessario ai fini del permesso di soggiorno. Una notizia confermata dalla circolare n. 4 del 2013 del Ministero del Lavoro.

Il Decreto Legislativo n. 276 del 2003 non solo ha esteso il lavoro occasionale accessorio a tutti i settori produttivi, ma ha anche formulato completamente l’art. 70 del Decreto, il quale prevede che i compensi per il lavoro accessorio siano validi ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno. Grazie, quindi, alle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 i compensi percepiti dal lavoratore sono computati per la determinazione del reddito, in base all’articolo 72.

Che al comma 3 dello stesso Decreto così recita: “Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, all’atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio”.

Tuttavia, in base all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 286 del 1998, il lavoratore straniero deve dimostrare di disporre di una sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, legalmente dimostrabile, superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Infatti, uno straniero senza familiari e con una busta paga inferiore ai 439 euro mensili non può ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.

Se invece il lavoratore straniero ha familiari conviventi a carico, in base all’art. 13 del D.P.R. n. 394/1999, per il rinnovo del permesso di soggiorno deve presentare una documentazione che “attesti la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico e che può essere accertata d’ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall’interessato con la richiesta di rinnovo”.

Ora, con la Riforma del Lavoro, per il lavoratore straniero che vuole ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno è possibile cumulare i buoni lavoro voucher, ricevuti per le prestazioni di lavoro occasionale accessorio, al reddito ottenuto con altre prestazioni di lavoro e raggiungere il reddito necessario per l’ottenimento del permesso di soggiorno.

APPROFONDIMENTI
*La modifica temporale del permesso di soggiorno
*I lavoratori immigrati e il permesso di soggiorno
*Lavoratore straniero, il rinnovo del permesso di soggiorno

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