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La modifica temporale del permesso di soggiorno

 Uno dei provvedimenti presenti nella riforma del Lavoro 2012 voluta dal Governo Monti, e in particolare dal Ministro del Lavoro Elsa Fornero, è l’estensione della validità del permesso per attesa occupazione da 6 a 12 mesi.

In effetti, la Riforma del lavoro prevede l’estensione del periodo di validità del permesso di soggiorno ‘per attesa occupazione’ da 6 a 12 mesi per un lavoratore straniero subordinato perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, il suo permesso di soggiorno rimane valido per almeno un anno: ecco che cosa prevede una delle novità introdotte dalla riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.153 del 3 luglio), in vigore dal 18 luglio scorso.

Ciò vuol dire che il lavoratore, dopo la perdita dell’occupazione, può essere iscritto nelle liste di collocamento per tutta la residua validità del permesso e comunque, salvo che si tratti di permesso stagionale, per un periodo non inferiore a un anno.

L’obiettivo è quello di contrastare l’immigrazione irregolare ampliando di 6 mesi il periodo concesso per cercare un nuovo lavoro, oltre ad estendere la durata della prestazione di sostegno al reddito (trattamento di disoccupazione o indennità di mobilità) eventualmente percepita, nel caso in cui sia superiore a un anno

La disposizione ora modifica l’art. 22, comma 11 del D. Lgs. 286/1998 riferita al permesso di soggiorno per motivi di “attesa di occupazione” in questo modo:

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l’impiego, anche ai fini dell’iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari

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