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Personale non medico: orario di lavoro ed obblighi contributivi

 L’ARIS, Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari, ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in merito alla regolamentazione dell’attività intramoenia per il personale sanitario non medico cioè infermieri, tecnici di radiologia o di  laboratorio,  logopedisti e fisioterapisti per i quali non sussiste un apposito albo professionale.

In particolare, l’Aris chiede se, nello svolgimento dell’attività intramoenia, sia possibile:
non assoggettare i compensi derivanti dalle predette prestazioni agli obblighi contributivi tipici del rapporto di lavoro subordinato;
– ritenere le prestazioni in oggetto escluse dall’ambito di applicabilità delle limitazioni in materia di orario di lavoro (riposi giornalieri, settimanali, straordinario ecc.) di cui al Decreto legislativo n. 66 del 2003.

Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, con risposta ad interpello dell’8 marzo 2011 n. 15 ha precisato che  l’attività intramoenia costituisce una modalità di erogazione delle prestazioni lavorative da parte del personale sanitario, caratterizzata dall’utilizzo delle strutture ambulatoriali pubbliche, ma con le stesse modalità di svolgimento tipiche di uno studio privato:

il personale, medico e non, è infatti tenuto al rilascio di regolare fattura e la spesa sostenuta è detraibile dalle imposte.

In particolare, è necessario,  che il personale abbia rinunciato a svolgere l’attività libero professionale al di fuori delle ASL e la presti esclusivamente all’interno del servizio pubblico.

L’attività intramoenia consiste nell’erogazione di attività lavorativa in piena autonomia sia per i modi sia i tempi di svolgimento della stessa.

Quindi, questa attività costituisce una prestazione libero professionale.

Di coseguenza, i compensi derivanti dalle predette prestazioni non vanno assoggettati agli obblighi contributivi tipici del rapporto di lavoro subordinato, ama solo a quelli fiscali

Infine non si applicano le limitazioni in materia di orario di lavoro proprie del lavoro subordinato, di cui al Decreto legislativo  n. 66 del 2003.

Per maggiori informazioni si rinvia al Ministero del lavoro.

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