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Prescrizione ratei arretrati, in arrivo chiarimenti INPS

 Il nostro Istituto previdenziale, attraverso il messaggio n. 220 dello scorso 4 gennaio 2013, recepisce le indicazioni contenute nella nota n. 4496 del 4 agosto 2012 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, e fornisce istruzioni operative in materia di prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.

A questo proposito, l’INPS ricorda che il decreto legge del 6 luglio 2011 n. 98 dispone l’aggiunta dell’articolo 47bis al precedente 47, così come prevede il comma 1, lett. d), numero 2),

Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti
pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni

Non solo, il comma 4 ha previsto che

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto

Per gli effetti di queste modifiche, il nuovo termine di prescrizione quinquennale si trova differente applicazione in base ad ogni particolarità; infatti, in materia di prescrizione dei ratei dei crediti per invalidità civile e in assenza di esplicito richiamo, nell’ambito del disposto di cui all’art. 47 bis, l’Inps ribadisce che

alle prestazioni di tipo assistenziale, i ratei per crediti a titolo di provvidenze di invalidità civile continuano ad essere assoggettati alla disciplina generale prevista dal codice civile, come segue:
a. i ratei già liquidati e non riscossi dal beneficiario sono assoggettati alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, del codice civile.
b. i ratei non ancora liquidati sono assoggettati alla prescrizione decennale ordinaria di cui all’art. 2946 del codice civile

Al contrario, questa nuova disciplina della prescrizione non trova applicazione in materia di recupero di indebiti pensionistici, per i quali il diritto dell’Istituto alla relativa ripetizione si prescrive nell’usuale termine di dieci anni a decorrere dal momento in cui è stata effettuata l’indebita erogazione.

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