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L’INPS recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale in materia di affidamento preadottivo

 L’Inps, attraverso il messaggio n. 1785 del 30 gennaio 2013, recepisce, in forza della sentenza della Corte Costituzionale, sentenza n. 257 del 22 novembre 2012, le indicazioni della Suprema corte e estende così alle lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, il periodo di spettanza dell’indennità di maternità/paternità da 3 a 5 mesi nei casi di adozione ed affidamento preadottivo.

Il messaggio INPS, intitolato come “Estensione per le lavoratrici/lavoratori iscritte alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 335/1995, del periodo di spettanza dell’indennità di maternità/paternità da tre a cinque mesi nei casi di adozione ed affidamento preadottivo, in forza di sentenza della Corte Costituzionale n.257 del 19 novembre 2012 e pubblicata in G.U. 22 novembre 2012”, fornisce tutte le indicazioni del caso e pone in evidenza che, in data 19 novembre 2012, la Corte Costituzionale, con sentenza n.257 ha dichiarato

l’illegittimità costituzionale dell’articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come integrato dal richiamo al decreto ministeriale 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi

Per questa ragione

alle lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione separata che adottino o abbiano in affidamento preadottivo un minore, deve essere riconosciuta l’indennità di maternità/paternità per un periodo di cinque mesi, fermo restando i limiti di età del minore, di cui all’art.2 del decreto ministeriale n.23484 del 4 aprile 2002, sia in caso di adozione nazionale che internazionale

Le istruzioni contenute nel presente messaggio vanno ad integrare il contenuto della circolare 137 del 21 dicembre 2007, relativa al congedo di maternità in caso di adozione ed affidamento preadottivo, con riferimento alla durata del periodo indennizzabile.

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