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Protocollo d’intesa con i consulenti del lavoro per le procedure ispettive

 La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sottoscritto, in data 15 febbraio 2012, con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, un protocollo d’intesa al fine di semplificare la metodologia di intervento ispettiva in materia di documentazione richiesta, qualora quest’ultima sia già presente in banche dati a disposizione del Ministero del Lavoro.

In pratica, diversi documenti non saranno più richiesti dagli ispettori del lavoro durante le visite ispettive comprese le comunicazioni obbligatorie telematiche (ad eccezione dei lavoratori domestici), i prospetti informativi collocamento obbligatorio Legge n. 68/1999, le denunce Inail ex art. 12 DPR n. 1124/1965, l’attribuzione matricola INPS e le denunce aziendali e dichiarazioni trimestrali della mano d’opera occupati in agricoltura.

Non solo, si ricorda altresì che rientrano in questa casistica anche il DURC, il certificato iscrizione alla locale Camera di Commercio, il Mod. Unico – 750 – 760 – 770/SA-SC, le informazioni relative ai modelli Uniemens dal 2010 in poi consultabili da Net-Inps, gli importi complessivamente versati tramite mod. F24 e le informazioni relative ai modelli DM 10 concernenti il personale dipendente (ad eccezione dei dati relativi alle ultime 3 mensilità).

L’obiettivo del protocollo messo a punto dal Ministero e dai consulenti del lavoro è quello di semplificare i tempi di verifica e di riscontro della documentazione nelle procedure ispettive in materia di lavoro perché alcuni documenti dono già disponibili in quanto già presenti nelle banche dati a disposizione del Ministero del Lavoro.

In base ai contenuti del protocollo saranno definite delle verifiche semestrali allo scopo di apportare aggiustamenti sulla base delle esperienze maturate dai consulenti del lavoro e del personale ispettivo del Ministero. Può essere opportuno ricordare che l’elenco presente nel protocollo non è per nulla esaustivo ma potrà essere integrato ed aggiornato con successivi accordi. Ad ogni modo, il personale ispettivo si riserva sempre la facoltà di chiedere tutta la documentazione solo quando questa non sarà direttamente accessibile attraverso la banca dati.

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