Protocollo d’intesa con i consulenti del lavoro per le procedure ispettive

 La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sottoscritto, in data 15 febbraio 2012, con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, un protocollo d’intesa al fine di semplificare la metodologia di intervento ispettiva in materia di documentazione richiesta, qualora quest’ultima sia già presente in banche dati a disposizione del Ministero del Lavoro.

In pratica, diversi documenti non saranno più richiesti dagli ispettori del lavoro durante le visite ispettive comprese le comunicazioni obbligatorie telematiche (ad eccezione dei lavoratori domestici), i prospetti informativi collocamento obbligatorio Legge n. 68/1999, le denunce Inail ex art. 12 DPR n. 1124/1965, l’attribuzione matricola INPS e le denunce aziendali e dichiarazioni trimestrali della mano d’opera occupati in agricoltura.

Invio del prospetto informativo dei disabili 2012, le ultime novità

Il Ministero del Lavoro ha deciso di approntare nuove modalità operative per l’invio telematico del prospetto informativo dei disabili relativi al 2012; in effetti, la Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro del Ministero del Lavoro ha emanato la nota operativa prot. n. 39/0005909/06 del 14 dicembre 2011, contenente il Decreto Direttoriale del 15 dicembre 2011 con le modalità di compilazione del prospetto informativo disabili (così come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68) e con le modifiche apportate dalla legge n. 148/2011 (di conversione del decreto legge n. 138/2011) in materia di gestione delle compensazioni territoriali.

Il Ministero ricorda che l’art. 40 comma 4 della Legge 6 agosto 2008 n. 133 prevede l’invio telematico dei prospetti informativi relativi alla gestione dei lavoratori disabili di cui alla legge 68/99 con le modalità stabilite dal Decreto Interministeriale 2 novembre 2010.

Cassazione, si sospende l’obbligo di assunzione in caso di mobilità

La corte di Cassazione, sentenza n. 10731 del 16 maggio 2011, ha sancito un importante principio, ossia l’azienda che ha avviato una procedura di mobilità, nei sei mesi in cui vige l’obbligo di riassunzione dei lavoratori licenziati, non è soggetta all’obbligo di assunzione di lavoratori disabili in quanto, nel caso in cui la procedura prevista all’articolo 3 della legge n. 68/1999 si concluda con almeno cinque licenziamenti, si sospende le assunzioni per un periodo di sei mesi fino a quando l’ultimo lavoratore licenziato ha diritto alla riassunzione, ovvero vige l’obbligo di riassunzione dei lavoratori precedentemente espulsi dal ciclo produttivo dell’impresa.

Scuola, aggiornamento delle graduatorie

Entro il 1° giugno sarà possibile procedere all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento ed anche al trasferimento da una provincia all’altra: ecco in sostanza il contenuto del decreto ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011 emesso dal Ministero dell’Istruzione.

In effetti, secondo quanto stabilisce l’articolo 1 comma-1bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine del 1° giugno 2011.

Ricordiamo che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.

Lavorare con gli enti locali nei lavori socialmente utili

I lavori socialmente utili possono essere utilizzati per offrire occasioni di reddito e opportunità ai percettori di ammortizzatori sociali –  ovvero coloro che riscuotono indennità legate all’istituto della cassa integrazione straordinaria, disoccupazione o mobilità – anche se, poi,  l’impiego non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro.

Questa particolarità pone in evidenza una mancanza di garanzie puntuali in fatto di diritto del lavoro; in effetti, l’assenza di un contratto di lavoro non permette di disporre di uno strumento che indichi in maniera precisa e chiara i diversi obblighi contrattuali delle parti stipulanti.

Il collocamento obbligatorio, requisiti e disposizioni normative

 I soggetti che rispondono ai requisiti di legge e che intendono iscriversi al collocamento obbligatorio devono dimostrare di essere disoccupati, tranne che per le vittime del terrorismo, e di non aver raggiunto l’età pensionabile.

In base ai riferimenti legislativi possono iscriversi le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Non solo, possono utilizzare questo particolare sistema di tutela gli orfani ed i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi se minori di età al momento della morte del genitore: sono considerati minori i figli fino al giorno del ventunesimo compleanno (se studenti scuola superiore), e fino a ventisei anni se universitari.

Per quanto riguarda la documentazione da presentare questa può variare in base alle diverse esigenze degli uffici del collocamento obbligatorio ed è inoltre soggetta a disposizioni regionali e locali che possono differenziarsi sul territorio.

Regione Emilia, il sistema SARE per lavoratori in mobilità

Dal 1° marzo cambia il meccanismo per l’iscrizione alle liste di mobilità nella regione Emilia Romagna con l’introduzione del sistema SARE.

Così come stabilisce la delibera regionale nel caso di licenziamento collettivo, a seguito di espletamento della procedura di mobilità da parte aziendale, l’invio della relativa documentazione e delle comunicazioni riguardanti i lavoratori licenziati aventi diritto all’inserimento in lista di mobilità (articolo 4, 6 e 24 della legge n. 223/91 e sue successive modifiche e integrazioni) deve essere inviata, in maniera obbligatoria ed esclusiva, per via telematica utilizzando il sistema SARE in sostituzione dell’attuale modalità di trasmissione per via postale.

Con il sistema telematico SARE sarà possibile comunicare una assunzione, prorogare, trasformare, variare o concludere un rapporto di lavoro.

Collocamento obbligatorio, alcune novità in arrivo

 In materia di collocamento obbligatorio sono intervenuti recenti disposizioni che hanno modificato alcuni aspetti.

In particolare, per il settore trasporti il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 1 del 15 gennaio del 2010, ha risposto ad un quesito, posto da Confindustria e dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 5, comma 2 della legge n. 68/1999.

Il Ministero ha precisato che le aziende che si occupano di raccolta e trasporto di rifiuti ( e, come tali, sono iscritte nel registro delle imprese e nell’albo dei trasportatori in conto proprio ) e che operano con mezzi propri, possono essere inquadrati nel settore del trasporto terrestre usufruendo, così, di una parziale esenzione dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili.

Collocamento obbligatorio, modifiche per le aziende del settore minerario

 L’articolo 2, comma 12-quater, della Legge n. 10/2011, ovvero decreto Milleproroghe, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del collocamento obbligatorio legge 12 marzo 1999 n. 68, riferite ai datori di lavoro che operano nel settore minerario.

In effetti, in base al recente decreto Milleproroghe sono state apportate modifiche, limitatamente per il settore minerario, nei termini previsti dall’articolo 9, comma 1, ovvero nella parte dove i datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili, nella nuova formulazione il termine viene elevato a novanta giorni per i datori di lavoro del settore minerario.

Assunzioni obbligatorie, ripristinata la quota di riserva

 Finalmente via libera al disegno di legge che rimette a posto la quota di riserva del 7% sul collocamento obbligatorio riservato alle persone con disabilità nelle aziende, pubbliche e private,  con più di 15 dipendenti grazie al voto in commissione Lavoro e previdenza sociale del Senato in sede deliberante.

Il testo interpreta il senso della norma che aveva previsto un diritto di priorità per orfani e vedove di vittime del terrorismo, precisando che non viene intaccata la quota stabilita per legge a favore delle persone con disabilità.

In effetti, con il provvedimento approvato in Senato ora il quarto periodo del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento e che resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.

Inps, nuove disposizioni per la procedura INVCIV

L’Inps, con messaggio n. 3989 del 22 febbraio 2011, ha comunicato le misure organizzative e gli aggiornamenti della procedura INVCIV 2010 per il nuovo processo per la gestione dell’invalidità civile ed il diritto al lavoro dei disabili.

Secondo le disposizioni comunicate dall’Inps sono le commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali che provvedono all’accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo, collocamento mirato. Non solo, le commissioni mediche devono anche svolgere le visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

La legge n. 68/99 ha introdotto un Comitato tecnico nell’ambito dei Centri per l’impiego con compiti di valutazione delle residue capacità lavorative, della definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’inserimento e della predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità.

Ministero del lavoro, adeguate le sanzioni per collocamento obbligatorio

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2011 il Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2010 concernente l’adeguamento dell’importo delle sanzioni amministrative in materia di collocamento obbligatorio di cui all’articolo 15 della Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Ricordiamo che in base alla disposizione citata i datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alla legge 12 marzo 1999 n. 68, sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della predetta legge, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all’articolo 1.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto la periodicità dell’invio dei prospetti e può altresì disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l’applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie.