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Regole nuovo articolo 18 sui licenziamenti

 L’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori ha subito qualche cambiamento in occasione della recente riforma sul lavoro. Ma quanti sono stati incisivi tali novità? Cerchiamo di fare chiarezza su uno dei temi maggiormente dibattuti nel corso delle ultime settimane, riepilogando cosa accadrà in caso di licenziamento discriminatorio, o illegittimo economico, o illegittimo per motivi disciplinari.

Partiamo con l’ipotesi di licenziamento nullo per motivi discriminatori. Se il giudice rileva tale fattispecie, ordina la reintegrazione sul posto di lavoro (in alternativa, sarà il lavoratore a scegliere di ricevere un’indennità pari a 12 mesi di retribuzione). Il datore di lavoro sarà altresì condannato al risarcimento del danno, comprendendo retribuzioni perse, e comunque un limite non inferiore a 5 mensilità di retribuzione).

Ma cosa accade se invece il licenziamento avviene per illegittimo motivo disciplinare (ovvero, senza giusta causa)? Il datore di lavoro, se non ha più di 15 dipendenti, è tenuto a riassumere il lavoratore o a risarcirlo con un’indennità compresa tra 2,5 e 6 mnesilità. Se invece il datore di lavoro si avvale della collaborazione di oltre 15 prestatori di lavoro, il giudice alternativamente può stabilire il risarcimento con indennità compresa tra 12 e i 24 mensilità di retribuzione, e il reintegro nel posto di lavoro, che il giuidce appura che non ha commesso il fatto contestatogli o se il fatto era punibile solo con una sanzione conservativa.

Infine, esaminiamo pur brevemente l’ipotesi di illegittimo licenziamento economico. In questo caso, se il datore di lavoro si avvale dell’opera di un numero di prestatori non superiore a 15, lo stesso dovrà riassumere il lavoratore, o risarcirlo con un’indennità compresa tra le 2,5 e le 6 mensilità. Se invece il datore di lavoro si avvale dell’opera di oltre 15 prestatori, sarà il giudice a stabilire se il lavoratore merita un risarcimento compreso tra le 12 e le 24 mensilità o se, in alternativa, può ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro (qualora il giudice appuri la manifestata insussistenza della causa economica di licenziamento).

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