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L’assenteista non è giustificabile

 L’assenteista può essere licenziato anche se non è stato affisso il codice disciplinare dell’azienda: è questa l’importante conseguenza a cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3060/2012. Nella fattispecie la Corte è intervenuta su una assenza prolungata ed ingiustificata pari a ben due mesi di un dipendente di Poste italiane al termine di una lunga vicenda giudiziaria che ha contraddetto la sentenza di primo grado ed in Appello dove il lavoratore dipendente era riuscito ad avere ragione.

Infatti, la Corte d’Appello aveva annullato il licenziamento del dipendente perché, sempre stando al giudizio precedente, la sanzione era stato irrogato per specifica ipotesi prevista dalla contrattazione collettiva e per questo espressamente prevista l’affissione in bacheca attraverso il codice disciplinare. In realtà, in base al dettato del contratto di lavoro nazionale, era previsto  unicamente l’estinzione del rapporto dopo dieci giorni di assenza arbitraria.

Per la Corte di Cassazione nella sentenza sopra riportata il recesso è solo previsto dalla legge; infatti, per la suprema corte la presenza rientra

tra i doveri fondamentali e non accessori del lavoratore […] la sua inosservanza, per essere sanzionata con il licenziamento, non abbisogna di essere portata a conoscenza del lavoratore

In conseguenza di ciò, il caso sottoposto alla Corte di Cassazione non può rientrare in

una ipotesi particolare di esercizio da parte del datore del potere di licenziamento

In base alle disposizioni normative attualmente in vigore, la garanzia della pubblicità del codice disciplinare si applica soltanto al licenziamento disciplinare intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o di giustificato motivo previste dalla normativa collettiva o validamente poste dal datore di lavoro.

In effetti, sempre per la Corte di Cassazione la contrattazione collettiva non è applicabile perché il recesso è previsto espressamente e direttamente dalla legge, o quando il comportamento tenuto sia manifestamente contrario all’etica comune o concreti violazione dei doveri fondamentali.

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