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Le modifiche al lavoro somministrato

 Sono state modificate alcuni criteri che aiutano a identificare la natura del lavoro somministrato e tra questi, di certo, una significativa modifica introdotta alla disciplina del decreto legilastivo n. 276/03  dal decreto leg.vo n. 24/2012, circa il  rapporto in somministrazione a tempo determinato, concerne l’obbligo delle ragioni che lo giustificano.

Infatti, il comma 4 dell’articolo 20 prevede che la somministrazione di lavoro a tempo determinato é ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore, mentre il comma 5bis prevede un’eccezione  a tale  regola  delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, nel senso che si prescinda dalle stesse se con rapporto somministrasto a tempo determinato risultino  assunti lavoratori in mobilità, a norma dell’art.8 comma 2 della legge n.223/91,in cui si stabilisce che i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi.

La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

A questa che prima era la sola eccezione all’obbligo di valide  ragioni  di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per consentire il rapporto somministrato a tempo determinato, il decreto legislativo n.24/2012  ne ha aggiunte altre quali soggetti   disoccupati   percettori   dell’indennita’ ordinaria di disoccupazione non  agricola  con  requisiti  normali  o ridotti, da almeno sei mesi o di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei  mesi.

Non solo, anche lavoratori   definiti “svantaggiati”  o  “molto svantaggiati” ai sensi dei numeri  18)  e  19)  dell’articolo  2  del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del  6  agosto  2008. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla  data di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  si  provvede all’individuazione dei lavoratori di cui alle lettere a),  b)  ed  e) del n. 18) dell’articolo 2 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008.

Si evidenzia che in base alla normativa comunitaria, cui la norma fa rinvio, sono “lavoratori svantaggiati” coloro che presentano una delle seguenti condizioni: sono privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, sono privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, hanno più di 50 anni di età, vivono soli con una o più persone a carico, sono occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna, sono membri di una minoranza nazionale. Sono, invece, “molto svantaggiati”, i lavoratori senza lavoro da almeno 24 mesi.

Infine, altri  aspetti da considerare, che introdotti dal decreto legislativo n.24/012, saranno in vigore dal 6 aprile corrente concernono la possibilita’ che il rapporto di lavoro somministrato  venga  costituito non solo a tempo indeterminato e determinato, ma anche  part time,con l’applicazione del dec.legvo n.61/2000 ,in quanto competibile o  l’obbligo per gli utilizzatori ad informare i lavoratori diperndenti dall’agenzia di somministrazione di eventusali posti di lasvorom didsponibili in azienda ,affinche possano aspirare ,come i dipendenti dell’utilizzatore,a ricoprire detti postio a tempo indeterminato.

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