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In arrivo la doppia festa con la paga doppia?

Il prossimo 17 marzo è stato dichiarato festa nazionale per celebrare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, al contrario il 25 aprile coinciderà con la festività del lunedì dell’Angelo,ovvero con la pasquetta.

Da una parte i lavoratori stanno un giorno in più a casa e dall’altra è acceso il dibattito su come si dovrà interpretare la doppia festività ai fini retributivi.

In effetti, il governo ha deliberato che il giorno 17 marzo, solo per l’anno in corso, sarà considerato festa nazionale, articolo 7 del decreto n. 64 del 2010 convertito nella legge n. 100 del 2010.

Il governo ha così deciso di estendere per il 17 marzo 2011 le regole già in vigore che disciplinano la materia di orario festivo con il conseguente trattamento economico che dovrà essere corrisposto ai lavoratori dipendenti.

Non solo, il governo ha stabilito anche le sanzioni amministrative in caso della sua inosservanza.

La giornata del 17 marzo sarà considerato giorno festivo applicandosi i criteri normativi previsti dall’articolo 5 delle legge 27 maggio 1949 n. 260.

La questione più delicata è il trattamento economico del 25 aprile, anniversario della Liberazione,  che coinciderà con la festività religiosa del lunedì dell’Angelo.

Secondo il parere dell’associazione dei datori di lavoro occorre riferirsi all’articolo 5 della legge n, 260/1949 che disciplina il trattamento economico qualora una festività nazionale coincida con la domenica.

Ricordiamo che il riferimento legislativo prevede che, per i lavoratori retribuiti in misura fissa, nel caso di festività che ricorra nel giorno di domenica, il datore di lavoro deve corrispondere, accanto alla retribuzione globale di fatto, anche un’ulteriore retribuzione quantificata in base a precisi criteri contrattuali.

Diverso è il caso, invece, di una festività coincidente con la domenica. In effetti, in questo caso diventa applicabile l’articolo 2 della legge n. 90/1954.

Il dettato legislativo prevede che il trattamento stabilito dall’articolo 5 della legge del 27 maggio 1949 n. 260 dovrà essere egualmente corrisposto per intero al lavoratore anche quando risulti assente dal lavoro per sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza delle festività con la domenica o con un altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi di lavoro.

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