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Festività e trattamento economico

 Quando una giornata è considerata festiva? Sembra una domanda banale ma in realtà non è proprio così.

La legge 22 Febbraio 1934 n. 370 indica espressamente che sono da considerarsi giorni festivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo, salvo le eccezioni stabilite dalla norma stessa.

Il codice civile all’art. 2109 richiama la tutela del giorno di riposo; infatti, il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana coincidente, di norma, con la domenica.

Successivamente alla legge del 1934 la materia è stata ulteriormente definita. Oggi sono considerate giornate festive le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali individuate dalla legge (legge n. 260/1949; legge n. 90/1954; legge n. 54/1977; D.P.R. n. 792/1985; legge n. 336/2000).

Per questa ragione ad oggi sono considerati festivi, e con tale termine si vuole indicare tutte le ricorrenze sia civili sia religiose che sono legate ad un giorno di riposo, i seguenti giorni:

festività nazionali:

  • 25 aprile (anniversario della liberazione)
  • 1° maggio (festa del lavoro)
  • 2 Giugno (festa della Repubblica)

infrasettimanali:

  • Capodanno (1° gennaio)
  • Giorno dell’Epifania (6 gennaio), festività abolita con legge n. 54/1977 e reintrodotta con D.P.R. n. 792/1985
  • Il lunedì dopo Pasqua (mobile)
  • Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto)
  • Ognissanti (1° novembre)
  • Il giorno dell’Immacolata Concezione (8 dicembre)
  • Natale (25 dicembre)
  • Santo Stefano (26 dicembre)

La legge n. 336/2000 ha ripristinato a decorrere dal 2001 la festività nazionale del 2 giugno (fondazione della Repubblica).

La legge prevede un particolare trattamento economico per il lavoro prestato nelle festività nazionali ed infrasettimanali e la contrattazione collettiva di categoria integra tale disciplina specificandone ulterioremente i contenuti e prevedendo particolari trattamenti economici per festività soppresse, ad esempio permessi retribuiti.

I contratti collettivi di lavoro prevedono generalmente quale ulteriore festività il giorno del Santo Patrono del luogo dov’è ubicata la sede di lavoro e per questa ragione ogni violazione del trattamento economico-normativo previsto per tale festività comporta per il datore non una sanzione penale come previsto dalla legge 260/1949 ma solo una violazione contrattuale.

Il giorno 4 novembre, festa dell’Unità nazionale, non è considerato festivo (viene celebrato nella prima domenica di novembre) e in questo caso il lavoratore beneficerà del trattamento economico per le festività che coincidono con la domenica.

Il trattamento economico dei giorni festivi è differente a seconda della tipologia del prestatore di lavoro.

La legge prevede due casi: i prestatori di lavoro retribuiti in misura fissa, tipicamente gli impiegati, e quelli retribuiti in relazione alle ore di lavoro effettuate, operai.

Quando la festività coincide con la domenica, al prestatore di lavoro retribuito in misura fissa spetta, in aggiunta alla sua retribuzione mensile, un ulteriore importo corrispondente ad una quota giornaliera di retribuzione. Tale quota corrisponde, salva diversa previsione contrattuale, ad 1/26 della retribuzione mensile fissa per i lavoratori retribuiti mensilmente.

Al contrario, per le festività non lavorate, vale a dire per le festività cadenti in un giorno infrasettimanale, la retribuzione mensile rimane inalterata indipendentemente dal numero delle festività infrasettimanali ricorrenti nel mese.

Ai lavoratori retribuiti in relazione alle ore di lavoro effettuate, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, spetta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera ragguagliata ad un sesto dell’orario settimanale di lavoro.

Inoltre, le ore di lavoro compiute nei giorni festivi da operai o impiegati anche se infrasettimanali dovranno essere compensate con una maggiorazione fissata dai contratti collettivi di lavoro

Per i lavoratori ebrei è prevista, secondo la legge 101/1989, la possibilità di fruire, su richiesta, delle festività ebraiche in luogo delle festività religiose nazionali.

Quando la festività cade in un periodo in cui il lavoratore è ammalato e a pagare l’indennità di malattia è l’Inps ai fini del pagamento della indennità la festività segue le regole previste per gli altri giorni di festa: l’indennità non spetta agli operai né, qualora coincida con la domenica, agli impiegati.

1 commento su “Festività e trattamento economico”

  1. Un dipendente con qualifica di Quadro, ha avanzato la seguente richiesta a seguito di una giornata lavorativa domenica 25 Dicembre:
    n. 1 giorno di riposo compensativo perchè ha lavorato di domenica;
    n. 1 ulteriore giornata di retribuzione per festività cadente di domenica.
    Grazie
    Alessandro

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