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Riforma lavoro 2012 e il lavoro accessorio

 La recente riforma del Lavoro voluta dal Governo Monti e orchestrata dal Ministro del Lavoro Elsa Fornero ha introdotto modifiche sostanziali nel campo del lavoro occasionale accessorio, articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, oltre a modificare anche il dettato contenuto all’articolo 72.

A questo riguardo, il nostro istituto di riferimento in materia previdenziale del settore pubblico e privato ha deciso di offrire alcuni chiarimenti allo scopo di introdurre le modifiche introdotte con una certa gradualità di intenti.

In effetti, l’Inps, oltre a offrire le sue informazioni sul suo canale telematico, conferma che rimane in vigore un periodo transitorio con l’obiettivo di far recepire le modifiche introdotte con una certa gradualità e gestire al meglio la fase transitoria.

Per prima cosa l’Inps intende chiarire che il limite dei  5mila euro per l’anno solare non è più riferito al singolo committente, ma alla loro totalità: in poche parole, questo rappresenta una grossa novità rispetto al passato dove ci si poteva riferire al singolo committente.

Nel limite dei 5mila euro si devono raggruppare i compensi complessivamente percepiti dal prestatore anche se, poi, il legislatore ha voluto precisare che il limite deve essere rivalutato annualmente sulla base della variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie, degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

Non solo, per la precisione occorre poi tenere conto di un altro limite, ossia quelle per le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti: in questo caso queste prestazioni non possono superare i 2.000 euro per ciascun committente.

Altrà novità riguarda il campo di applicazione; in effetti, la legge n. 92/2012 abroga i settori di attività che prima erano tassativamente elencati dalla normativa, nonché e le categorie di prestatori.

Per gli effetti di questa modifica, ora le diverse attività previste ora possono essere svolte da ualsiasi soggetto, ossia da un disoccupato ad un lavoratore autonomo, da un inoccupato a un subordinato fino a comprendere i lavoratori a tempo pieno o a tempo parziale, ma anche pensionato, studente o qualsiasi soggetto che riceve un assegno per il sostegno al reddito: l’unica condizione rimane, ad ogni modo, sempre il rispetto del limite economico.

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