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Scadenze fiscali: ultimo appuntamento Iva domani 27 dicembre

 I contribuenti mensili e trimestrali, che hanno l’obbligo della liquidazione periodica dell’imposta, risultati a debito nel 2011 e attivi nell’anno in corso, e coloro che applicano il regime Iva per cassa dovranno versare, entro domani 27 dicembre, l’acconto dell’imposta sul valore aggiunto 2012, ad evitare sanzioni e interessi.

Tranne alcune eccezioni, all’appuntamento Iva del 27 dicembre devono presentarsi tutti i titolari di partita Iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione a prescindere dalla loro forma giuridica ed enti territoriali. Quindi, generalmente, i contribuenti Iva trimestrali ordinari e speciali, i residenti all’estero identificati direttamente ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, che hanno chiuso il 2011 con un debito Iva nel mese di dicembre se mensili, nel quarto trimestre 2011 se trimestrali, e a debito anche nell’anno in corso.

Si precisa, intanto, che si possono utilizzare tre diversi sistemi di calcolo: storico, previsionale e analitico. Il contribuente può scegliere quello più conveniente e adatto al suo caso. Ma il metodo storico è il più semplice, in quanto su basa su importi già ben determinati.

Infatti, con il metodo storico l’acconto per l’appuntamento Iva del 27 dicembre è pari all’88% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al lordo dell’acconto. In pratica, per il calcolo dell’anticipo, occorre avere a portata di mano la liquidazione del mese di dicembre 2011 (se contribuenti mensili), quella annuale (Iva o Unico 2012, se trimestrali ordinari) o quella relativa al quarto trimestre 2011 (trimestrali “speciali”).

Dopo gli opportuni calcoli, per archiviare l’acconto Iva 2012 si compila il modello F24 e si versa il tributo esclusivamente per via telematica: non sono ammessi altri sistemi. La somma non è rateizzabile, ma può essere compensata con eventuali crediti d’imposta e contributivi. I contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell’1%, come per le liquidazioni periodiche.

I codici tributo da utilizzare per l’appuntamento Iva del 27 dicembre sono il 6013 per i mensili, il 6035 per i trimestrali. La somma dovrà essere detratta dall’Iva dovuta dai contribuenti mensili nel mese di dicembre 2012 e dai contribuenti trimestrali nell’ultimo trimestre dell’anno.

Se non viene rispettata la scadenza fiscale del 27 dicembre, arrivano sanzione e interessi del 2,5% annuo. La sanzione amministrativa prevista per l’omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’acconto Iva è pari al 30% della somma dovuta (art.17 del Dlgs 471/1997). Se però il contribuente provvede al pagamento entro quattordici giorni dalla scadenza, la penalità scende al 2% del tributo per ogni giorno di ritardo.

Uno sconto è previsto anche per coloro regolarizzano il debito prima che la somma sia iscritta a ruolo ed entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso dell’ufficio. In quest’ultimo caso, la sanzione è ridotta a un terzo dell’importo non versato.

Inoltre il contribuente ritardatario, se l’irregolarità non è stata già accertata e se non sono in corso controlli e accertamenti nei suoi confronti, può ricorrere al ravvedimento operoso e scontare una pena meno onerosa rispetto a quella prevista per questo tipo di violazioni, ovvero per omesso, tardivo, insufficiente pagamento.

In questo modo, in base all’articolo 13 del Dlgs 472/1997, l’interessato paga una sanzione ridotta a un decimo se il versamento avviene entro trenta giorni dalla scadenza naturale, con una riduzione anche al 2% giornaliero in caso di versamento avvenuto nel periodo breve dei quattordici giorni, a un ottavo se il contribuente regolarizza il debito (costituito dall’imposta, dalla sanzione ridotta e dai relativi interessi) nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale.

Il 27 dicembre indica è anche l’ultimo giorno utile per pagare l’omesso versamento dell’Iva relativo al 2011, superiore a 50mila euro. Si precisa che, in caso di mancato versamento, data l’entità dell’importo, la violazione si trasforma da sanzione amministrativa a reato penale, punibile con la reclusione da sei mesi a due anni. Per chi vuole controllare, il debito è quello indicato nella dichiarazione Iva annuale 2011.

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