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Siglato l’accordo per il rinnovo contratto settore credito cooperativo

 È stato sottoscritto lo scorso 21 dicembre 2012 tra le parti sociali, ovvero la FEDERCASSE, la DIRCREDITO, la FABI, la FIBA-CISL, la FISAC-CGIL, la SINCRA-UGL Credito e la UILCA – UIL l’accordo di rinnovo del Contratto collettivo nazionale del 21 dicembre 2007 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle banche di credito cooperativo casse rurali ed artigiane.

Il nuovo testo prevede diverse novità, in particolare è possibile ricordare la parte che riveste l’apprendistato professionalizzante al fine del raggiungimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali corrispondente ai profili professionali rientranti nella terza area professionale.

È possibile ricorda che, durante il rapporto di apprendistato, il lavoratore è inquadrato, i primi diciotto mesi, al livello retributivo immediatamente inferiore rispetto a quello al cui conseguimento è finalizzato il contratto.

Al termine, all’interessato sarò attribuito il trattamento economico tabellare corrispondente, al netto, a quello del livello retributivo al cui conseguimento è finalizzato il contratto stesso: il contratto di apprendistato prevede poi una durata minima di 6 mesi e massima di tre anni.

Il nuovo testo sottoscritto dalle parti sociali ha anche previsto che, al termine del periodo di apprendistato, se nessuna delle parti eserciti la facoltà di recesso ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 167 del 2011, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ed il periodo di apprendistato è computato integralmente nella maturazione dell’anzianità di servizio e, limitatamente alla metà, per la maturazione degli scatti di anzianità e degli automatismi.

Per la parte che riguarda la malattia e l’infortunio, il nuovo testo prevede che l’azienda conserva il posto e, in considerazione delle indennità erogate dagli Enti previdenziali, integra il trattamento economico per la relativa differenza, fino alla misura intera, in favore del lavoratore/lavoratrice assunto con contratto di apprendistato, che abbia superato il periodo di prova, per un periodo complessivo pari a 6 mesi.

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