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Il nuovo contratto per il settore alimentare

 È stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo di lavoro per il settore Alimentare lo scorso 27 ottobre 2012: dato importante vista anche l’attuale congiuntura economica.

È necessario ricordare che il contratto collettivo rinnovato, da parte dei datori di lavoro, non riporta le firme di Assocarni, Assica, Una, Anicav, e Assalzoo, ma è stato sottoscritto dalle altre sigle associate a Federalimentare, aderente a Confindustria, porta la sigla di Flai CGIL, Fai CISL e Uila  Uil.

Secondo il documento sottoscritto si scopre che la sua durata è valida fino al 30 novembre 2015 con decorrenza 1 ottobre 2012 e che l’aumento medio è di 126 euro articolati in questo modo: 40 euro a partire dal 1° ottobre 2012, 40 euro dal 1° aprile 2013, 40 euro dal 1° maggio 2014, 6 euro dal 1° ottobre 2014.

Il nuovo testo prevede, a favore delle lavoratrici madri, uno specifico welfare contrattuale di 24 euro per i periodi di astensione facoltativa, mentre i lavoratori stranieri possono godere, a richiesta, di periodi continuativi di assenza  dal lavoro.

Sul piano della contrattualistica a tempo parziale, part time, la percentuale di reversibilità a tempo pieno viene elevata dal 3% al 5%.

In merito al Contratto Formativo Professionalizzante, si ricorda che l’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 4 del DLgs 167 del 2011 ed alla Legge n. 92/2012 e successive modificazioni e integrazioni viene denominato Contratto Formativo Professionalizzante e la sua disciplina applicativa fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Ad ogni modo, il nuovo contratto prevede alcune differenze.

Ad esempio, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, ed è mirato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali, mentre per i soggetti in possesso di un qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 il contratto di apprendistato professionalizzante può esser stipulato dal diciassettesimo anno di età.

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