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Chiarimenti sulla sospensione degli adempimenti per le aziende colpite dal sisma

 L’Inail, con la nota operativa dello scorso 18 luglio 2012, intende fornire diversi chiarimenti in merito alle domande di sospensione degli adempimenti e dei versamenti per le aziende colpite dal sisma dello scorso 20 maggio 2012.

Già in precedenza, circolare Inail n. 28/2012, l’Inail aveva dato indicazioni in merito prospettando alle aziende della zona colpita dal sisma di sospendere gli adempimenti e i versamenti.

Ad ogni modo, sempre il nostro Istituto di prevenzione infortuni, ha precisato che la disciplina è abbastanza complessa che richiede una disciplina di dettaglio che regolamenti il procedimento amministrativo di concessione delle agevolazioni.

L’Inail ha anche chiarito che non è previsto un termine per la presentazione della domanda di sospensione. In realtà, occorre presentare al più presto la domanda nel caso in cui venga richiesto un DURC o siano in corso rateazioni ordinarie.

Ricordiamo che il Durc, Documento Unico di Regolarità Contributiva, è un certificato unico che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti dei diversi enti coinvolti. Riientrano in questa casistica l’INPS, l’INAIL e le Casse Edili.

La validità di un Durc non è uguale per tutti. In effetti, per i lavori privati in edilizia, il Durc ha una validità di tre mesi dalla data di rilascio o per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture pubblici o nel caso di servizi/attività in convenzione o in concessione la validità è relativa all’appalto specifico.

L’utilizzo della dichiarazione di regolarità non più rispondente a verità equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale.

È consentita la possibilità di presentare istanza di sospensione cumulative utilizzando l’apposito documento predisposto allo scopo. Si ricorda che i Consulenti del Lavoro e altri soggetti di cui alla legge n. 12/79 possono tranquillamente seguire questa procedura.

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