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Dalla Regione Emilia Romagna un vademecum con le prime misure regionali e nazionali a favore delle popolazioni colpite dal sisma

 La Regione Emilia Romagna ha predisposto un vademecum con le prime misure regionali e nazionali a favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio scorso. in pratica, la Regione ha predisposto una sintesi del decreto legge n. 74/2012 (intitolato come “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici”), e delle altre misure regionali, nazionali ed europee adottate alla data del 13 giugno 2012: un passo importante che riassume le iniziative in questo senso.

Ricordiamo che per le attività produttive svolte all’interno di strutture caratterizzate dalla mancanza di continuità strutturale e da grandi luci, tipicamente monopiano, quali i capannoni industriali in elementi prefabbricati in c.a. e in c.a.p. e/o con coperture in materiali diversi da quelli delle strutture verticali potranno ottenere in via provvisoria il certificato di agibilità sismica soltanto se non ci sono o sono state adeguatamente risolte attraverso appositi interventi, anche provvisionali e dunque idonei, le carenze strutturali di seguito precisate, o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:

Ammortizzatori sociali per aziende colpite dal sisma

  • mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
  • presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
  • presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

La verifica di agibilità sismica dovrà comunque essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Deroghe alle comunicazioni obbligatorie per le zone colpite dal sisma

Non solo, si prevede altresì che il livello di sicurezza dovrà essere definito in misura pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo. Tale valore dovrà essere comunque raggiunto nel caso si rendano necessari interventi di miglioramento sismico. Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi.

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