La riforma del lavoro varata dal governo Monti ha anche inciso sull’indennità di disoccupazione prevedendo nuove regole con differenti sistemi di calcolo.
Infatti, il nostro Ente previdenziale, attraverso la sua circolare n. 36 del 14 marzo 2013 intitolata come “Articolo 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.Indennità di disoccupazione ASpI ai lavoratori sospesi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”, ha offerto nuovi chiarimenti per l’indennità di disoccupazione collegata all’Aspi per gli anni 2013, 2014 e 2015, a favore dei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, con determinati requisiti contributivi, in presenza del contestuale intervento di un fondo bilaterale o di solidarietà che eroghi almeno il 20% dell’indennità stessa.
Dal 1° gennaio 2013 i datori di lavoro domestico, che vogliono licenziare baby sitter, colf e badanti alle loro dipendenze con contratto a tempo indeterminato, hanno l’obbligo di versare all’Inps un contributo di licenziamento a titolo di finanziamento dell’Aspi, l’Assicurazione sociale per l’impiego. L’obbligo contributivo non è dovuto solo nel caso di dimissioni dei lavoratori.
Lo scorso 13 dicembre 2012 è stato firmato in Regione Lombardia l’accordo quadro sugli
L’
In caso di licenziamento collettivo, dal 2017 il contributo di licenziamento sarà triplo, cioè pari a tre volte l’importo del contributo di licenziamento individuale. La norma sarà applicata anche ad altre forme di cessazione del rapporto di lavoro e in tutti i casi d’interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni. Sono previsti anche casi di esonero.
Cambiano le regole per i datori di lavoro in caso di licenziamento dei dipendenti. Dal 2013, infatti, hanno l’obbligo di versare un contributo all’Inps in caso di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per cause diverse dalle dimissioni. Si tratta di un contributo di licenziamento pari al 50% dell’importo Aspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni anche di oltre 1.500 euro.
Con il
L’Inps conferma che anche per le nuove misure di assistenza al reddito – ovvero
L’Aspi, ovvero la nuova indennità di disoccupazione, spetta anche nel caso in cui la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sia avvenuta nel 2012. Sorge così un problema, in quanto la disciplina che riguarda l’indennità di disoccupazione resta in vigore fino al 31 dicembre 2012, ma l’Assicurazione sociale per l’Impiego parte dal 1° gennaio 2013.

La
L’Inps torna a scrivere sulla nuova disciplina dell’
L’Inps informa la propria utenza che dal prossimo 1° gennaio 2013, l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti non sarà più erogata e per coloro che nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti dalla norma abrogata, la legge di riforma ha stabilito l’assorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.
In arrivo dal nostro Istituto previdenziale di riferimento alcuni chiarimenti in vista dell’applicazione e sui modi di utilizzo della nuova