Dall’INPS chiarimenti su indennità di disoccupazione ASpI ai lavoratori sospesi

 La riforma del lavoro varata dal governo Monti ha anche inciso sull’indennità di disoccupazione prevedendo nuove regole con differenti sistemi di calcolo.

Infatti, il nostro Ente previdenziale, attraverso la sua circolare n. 36 del 14 marzo 2013 intitolata come “Articolo 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.Indennità di disoccupazione ASpI ai lavoratori sospesi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”, ha offerto nuovi chiarimenti per l’indennità di disoccupazione collegata all’Aspi per gli anni 2013, 2014 e 2015, a favore dei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, con determinati requisiti contributivi, in presenza del contestuale intervento di un fondo bilaterale o di solidarietà che eroghi almeno il 20% dell’indennità stessa.

Contributo licenziamento Aspi anche per colf e badanti

 Dal 1° gennaio 2013 i datori di lavoro domestico, che vogliono licenziare baby sitter, colf e badanti alle loro dipendenze con contratto a tempo indeterminato, hanno l’obbligo di versare all’Inps un contributo di licenziamento a titolo di finanziamento dell’Aspi, l’Assicurazione sociale per l’impiego. L’obbligo contributivo non è dovuto solo nel caso di dimissioni dei lavoratori.

L’accordo in Lombardia sugli Ammortizzatori Sociali in Deroga per l’anno 2013

 Lo scorso 13 dicembre 2012 è stato firmato in Regione Lombardia l’accordo quadro sugli Ammortizzatori Sociali in Deroga per l’anno 2013, fra i quali rientra anche l’indennità di Mobilità in Deroga.

In base all’accordo regionale, i lavoratori che intendono usufruire del trattamento di mobilità in devono avere un’anzianità aziendale di almeno un anno e sei mesi di effettivo lavoro, aver attestato il proprio stato di disoccupazione presso i competenti Centri per l’Impiego e presentare la domanda telematicamente entro 68 giorni dal licenziamento o dal termine del trattamento di disoccupazione ordinaria, ASpI o mini-ASpI.

Contributo di licenziamento: licenziamenti collettivi e chiarimenti vari

 In caso di licenziamento collettivo, dal 2017 il contributo di licenziamento sarà triplo, cioè pari a tre volte l’importo del contributo di licenziamento individuale. La norma sarà applicata anche ad altre forme di cessazione del rapporto di lavoro e in tutti i casi d’interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni. Sono previsti anche casi di esonero.

Contributo di licenziamento: le nuove regole 2013

 Cambiano le regole per i datori di lavoro in caso di licenziamento dei dipendenti. Dal 2013, infatti, hanno l’obbligo di versare un contributo all’Inps in caso di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per cause diverse dalle dimissioni. Si tratta di un contributo di licenziamento pari al 50% dell’importo Aspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni anche di oltre 1.500 euro.

Aspi nella risoluzione consensuale: diritto all’indennità di disoccupazione

 L’Inps, con il messaggio n. 20830 del 18 dicembre 2012, ha chiarito che i lavoratori che firmano una risoluzione consensuale durante un tentativo obbligatorio di conciliazione, a causa di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, hanno diritto all’Aspi o alla Mini-Aspi, ovvero all’ex indennità di disoccupazione con requisiti ordinari e ridotti.

La nuova indennità di disoccupazione mini Aspi 2012

 L’Inps informa la propria utenza che dal prossimo 1° gennaio 2013, l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti non sarà più erogata e per coloro che nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti dalla norma abrogata, la legge di riforma ha stabilito l’assorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.

Dall’Inps i primi chiarimenti sull’ASPI

 In arrivo dal nostro Istituto previdenziale di riferimento alcuni chiarimenti in vista dell’applicazione e sui modi di utilizzo della nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego.

Ricordiamo che dal prossimo 1 gennaio 2013 entrerà in vigore, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (ex art. 24 della Legge n. 88/89), entrerà in vigore l’Assicurazione Sociale per l’Impiego – ASpI (istituita dalla Legge n. 92/2012), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un’indennità mensile di disoccupazione.