Inps, le modifiche introdotte al Testo Unico maternità e paternità

L’Inps, con la circolare n. 139 dello scorso 27 ottobre 2011, ha reso noto le modifiche introdotte al Testo unico maternità e paternità secondo le indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. In effetti, il citato decreto stabilisce modifiche agli articoli 16 e 45 del Testo Unico per la tutela e sostegno della maternità e della paternità, ossia il decreto legislativo 151/2011.

In particolare, le modifiche introdotte si riferiscono alla disciplina del congedo di maternità in caso di interruzione di gravidanza successiva al 180° giorno nonché in caso di decesso del nato al momento della nascita o nei periodi di congedo post partum (art. 16 Testo unico) in riferimento all’articolo 2 del decreto legislativo n. 119/2011 e dei riposi giornalieri “per allattamento” in caso di adozione e affidamento (art. 45 Testo unico), articolo 8 del decreto legislativo n. 119/2011.

La sostituzione dei lavoratori in congedo di maternità e parentale

Per sostituire le lavoratrici o i lavoratori assenti dal lavori in congedo di maternità, di paternità e parentale ai sensi del decreto n. 151/2001 il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o temporaneo.

Possono accedere a questo beneficio i datori di lavoro di qualsiasi settore e aventi un organico al momento dell’assunzione inferiore a 20 dipendenti e i datori di lavoro privati, aventi forma di impresa, in cui operino lavoratrici autonome quando la sostituzione riguardi le stesse lavoratrici autonome.

La legge prevede, nelle aziende con meno di venti dipendenti, uno sgravio contributivo del 50% qualora si proceda all’assunzione di personale con contratto a tempo determinato. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l’impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.

Inps, il parto prematuro e il ricovero del figlio rinvia il congedo

 L’Inps ha recepito la sentenza della Corte Costituzionale n 116 del 4 aprile 2011 e con messaggio n. 14448/2011 ha fornito alcuni chiarimenti in merito. Per il nostro istituto previdenziale in caso di parto prematuro e di ricovero del bambino in una struttura ospedaliera, la lavoratrice madre può posticipare l’astensione obbligatoria dal lavoro al rientro del bambino in famiglia. Non solo, in base alle considerazioni sulle opportunità, la stessa facoltà è riconosciuta da parte dell’Inps anche al padre qualora si avvalga dell’astensione al posto della madre.

Questa particolarità può succedere, ad esempio, in caso di decesso della madre o per gravi infermità oltre all’eventuale abbandono del neonato da parte della madre o affidamento esclusivo del neonato al padre.

Inps, attivazione del servizio sui congedi di maternità e parentali

L’Inps, con la circolare n. 106 dello scoro 5 agosto 2011, informa che è stata attivata la modalità di presentazione telematica delle domande di congedo di maternità e paternità per lavoratori e lavoratrici dipendenti, delle domande di per le lavoratrici autonome, nonché delle domande di indennità di maternitàcongedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti e lavoratrici autonome.

Ricordiamo che le domande dovranno essere presentate utilizzando uno dei canali previsti dall’Istituto previdenziale, ossia WEB, per i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, e con il Contact Center Multicanale, attraverso il numero verde 803164.

È previsto un periodo transitorio durante il quale sarà ancora possibile l’invio delle domande con le modalità tradizionali.

Le pari opportunità anche nello sport

Grazie ad una proposta di legge presentata da Di Centa e Ceccacci Rubino, anche lo sport deve rispettare le pari opportunità con atti e comportamenti opportuni e congrui. In effetti, per via delle disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica, il nostro Parlamento ha voluto dare risposte precise anche ad un particolare settore come quello sportivo.

Il nuovo testo unificato delle proposte di legge, la 4019, detta norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti.

Lavoro, il rientro della lavoratrice dipendente

L’articolo 2 del decreto legislativo per il riordino dei congedi, aspettative e permessi predisposto dal governo incide sulle disposizioni inerenti agli aspetti di flessibilità sul congedo di maternità influendo sui criteri previsti, come tra l’altro il 3 e il 4, sugli articoli 20, 33 e 42 del decreto legislativo n.151/01 sul Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

A questo proposito l’articolo 2 interviene direttamente sul disposto dell’articolo 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di flessibilità del congedo di maternità.

Congedo parentale: Piemonte, progetto Insieme a papà

 Chi ha detto che, quando nasce un figlio, debba essere per forza la madre a lasciare il lavoro? Anche i papà hanno diritto a contribuire nella crescita dei figli e, quindi, “cimentarsi” e districarsi tra passeggini e biberon. Con questo obiettivo, nella Regione Piemonte, è nato un importante progetto, denominato “Insieme a papà“, grazie al quale le mamme possono rientrare al lavoro, mentre i papà possono occuparsi ed avere più tempo per la crescita dei propri figli piccoli. Il progetto, promosso in Piemonte dall’Assessorato alle Pari opportunità, con la collaborazione ed il sostegno sia dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Inps), sia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede che ai papà vada un contributo aggiuntivo mensile pari a 400 euro se questi optano per il congedo parentale nel primo anno di vita dei propri figli; in questo modo, quindi, si favorisce sul territorio piemontese il ritorno delle mamme al lavoro e, soprattutto, si fa in modo che sia la mamma, sia il papà, possano costruire con i propri figli un rapporto speciale sin dalla tenera età.

Ministero del Lavoro, per il congedo di maternità è vincolante il parere del medico

 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la nota prot. 15/V/0006165/14.01.05.01 del 16 marzo 2011, ha fornito alcuni chiarimento in merito ad un quesito proposto dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Perugia a proposito della proroga del congedo per maternità e del parere medico della ASL con il conseguente provvedimento di interdizione emanato dalle Direzioni provinciali del lavoro.

Come chiarito dal Ministero, l’astensione anticipata e prorogata per maternità, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 151/2001, è già dettagliatamente disciplinata dall’articolo 17, commi 2, 3 e 4 del medesimo decreto.

Maternità obbligatoria in caso di parto prematuro

 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 116 del 7 aprile 2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53),

Orario di lavoro: Ministero punta a nuove forme di flessibilità

 Il Ministero del Lavoro vuole “riformare” nel nostro Paese sia le condizioni di flessibilità a livello occupazionale, sia gli orari di lavoro in modo tale da agevolare i tempi di lavoro con quelli da dedicare alla famiglia. Insomma, in accordo con quanto dichiarato in questi ultimi giorni dal Ministro Sacconi, la proposta è quella di andare a definire un nuovo welfare sia attraverso la definizione di nuovi regimi contrattuali, sia andando in particolare ad agevolare le mamme ed i papà che lavorano e che magari da poco hanno avuto un bambino. Tra le proposte sul tavolo, in particolare, c’è quella per cui, al posto del congedo parentale, la neo mamma o il neo papà possa continuare a lavorare fruendo del telelavoro.

Inps, chiarimenti per lavoratrici assenti per maternità

L’Inps, con messaggio n. 1382 del 20 gennaio del 2011, ha voluto fornire diversi chiarimenti a proposito dello sgravio contributivo finalizzato alla sostituzione di lavoratrici assenti per maternità.

Ricordiamo che lo sgravio è concesso alle imprese che occupano fino a 19 unità nel caso in cui sostituiscano, con contratto a termine, la lavoratrice assente.

In effetti, la norma a cui ci si riferisce è contenuta nell’articolo 4, comma 3, del decreto 151/2001 dove, in particolare, si prevede che le assunzioni in sostituzione possono avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

Per i rapporti di lavoro instaurati in aziende con meno di venti dipendenti, il successivo comma 3 del medesimo articolo dispone uno sgravio contributivo nella misura del 50% della contribuzione dovuta per la persona assunta.

Conciliazione lavoro e famiglia: finanziamenti alle Regioni

 Concedere finanziamenti alle Regioni per il sostegno alle lavoratrici, ed in particolare per agevolare la conciliazione tra i tempi di lavoro e quelli da dedicare alla famiglia. E’ questo l’obiettivo del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri che al riguardo, e così come previsto dal Piano Italia 2020, ha sottoscritto con Toscana, Umbria, Regione Piemonte, Sicilia e Regione Emilia Romagna, le prime convenzioni per la concessione dei finanziamenti. In particolare, nell’ambito di Piano Italia 2020, il progetto sottoscritto da Maurizio Sacconi, Ministro del Lavoro, e da Mara Carfagna, Ministro per le Pari Opportunità, il sostegno finanziario alle Regioni per la conciliazione lavoro-famiglia avviene attraverso uno stanziamento pari a complessivi 40 milioni di euro. Dopo la firma delle convenzioni da parte delle Regioni sopra citate, a breve, in accordo con un comunicato ufficiale emesso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, firmeranno anche l’Abruzzo, il Lazio, il Veneto, la Regione Lombardia, le Marche, la Regione Liguria, ed a seguire poi anche tutte le altre Regioni italiane.