Governo, assunzioni agevolate nelle Regioni meridionali

 Con il decreto sviluppo in arrivo una serie di novità importanti sulle assunzioni agevolate nelle Regioni meridionali; in effetti, l’articolo 2 del decreto pone in essere agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, in favore di quei datori di lavoro che assumono, in pianta stabile, lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati secondo la definizione fornita dal Regolamento 800/2008/CE.

In effetti, il decreto approvato dal governo è finalizzato all’aumento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea come svantaggiati, ai sensi del numero 18 dell’articolo 2 del Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia). Nella fattispecie è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d’imposta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione.

Riforma apprendistato, via libera dal governo

Il consiglio dei ministri ha deciso di approvare, nella seduta del 5 maggio 2011, lo schema di decreto legislativo in materia di apprendistato.

Questo decreto risponde alla legge delega in materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire la crescita, legge n. 247 del 2007, disciplinando l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani.

Lavori usuranti, l’accesso al beneficio pensionistico

 L’articolo 2 del testo del decreto sui lavori usuranti, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 28 gennaio con parere favorevole anche della Conferenza Stato -Regioni e delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato, fissa le modalità al fine di accertare i requisiti soggettivi, ovvero la tipologia di attività, e oggettivi, ovvero la durata dell’attività,  del lavoratore per usufruire del beneficio previdenziale riservato per chi svolge lavoro usurante.

In effetti, la domanda, secondo i dettami del provvedimento, deve essere presentata, con tutta la documentazione utile, all’Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto rispettando i vincoli temporali.

Consiglio di Stato, periodo di comporto e richiesta di conservazione del posto di lavoro

 Con sentenza del 16 marzo 2011 n. 1608, la V Sezione del Consiglio di Stato afferma che una volta esaurito il periodo di comporto per assenza per malattia e, senza che il lavoratore faccia ulteriore esplicita richiesta di conservazione del posto di lavoro, quest’ultimo può essere licenziato. In effetti, è questo l’iter conclusivo del procedimento amministrativo del Consiglio di Stato in merito alla risoluzione unilaterale del contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione comunale di Udine nei confronti di un suo dipendente.

Nel dibattimento è emerso che il lavoratore alle dipendenze del comune non ha mai avanzato richiesta di poter fruire di un ulteriore prolungamento del periodo di assenza per malattia, come previsto dal secondo comma dell’art. 21 del Contratto Nazionale di Lavoro, ovvero superato il periodo previsto (18 mesi) al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo in casi particolarmente gravi.

Inail, il part time da opportunità a ripiego

 L’esigenza è una sola, ovvero quella di far conciliare la vita familiare con quella lavorativa: il lavoro a tempo parziale diventa così per le donne una scelta necessaria se intendono svolgere un’attività extra-domestica.

Secondo i dati diffusi dall’Inail questo particolare contratto di lavoro è anche l’unica alternativa alla disoccupazione per le donne tra i 18 e i 29 anni.

L’Istat pone in evidenza che la percentuale di donne giovani in part-time è tripla rispetto a quella maschile (31,2% contro 10,4%) e, al giorno d’oggi, il part-time non è solo uno strumento che permette di poter conciliare le scelte di lavoro con le esigenze di vita, ma, sempre secondo i dati, il part-time si sta trasformando da scelta a ripiego necessario.

USA, in pericolo il diritto alla contrattazione

Non sembra vero: il diritto alla contrattazione collettiva degli impiegati pubblici statunitensi è messa seriamente in pericolo. Non è in gioco la definizione di un miglior contratto di lavoro, ma semmai quello che sta avvenendo da alcune settimane a questa parte negli Stati repubblicani del Wisconsin, dell’Indiana e dell’Ohio, è, infatti, una disputa sul diritto stesso dei lavoratori di organizzarsi e contrattare collettivamente le proprie condizioni di lavoro.

In effetti, è cosa risaputa che la pratica sindacale negli USA è stata sempre avversata da parte dei datori di lavoro privati, ma quello che sta emergendo, in questo periodo, è qualcosa di diverso: si sta cercando di inserire le pratiche di union busting, ovvero le politiche antisindacali, anche nel settore pubblico.

L’iniziativa è di qualche governatore di stampo repubblicano che, cercando di far leva sulla crisi economica e dei problemi di finanza pubblica, cercano di intavolare una politica che prevede unicamente un risparmio della finanza pubblica senza tener conto delle esigenze di gestione e controlli da parte dello Stato.

Il lavoro accessorio e occasionale, ulteriori precisazioni sui criteri identificativi

 Il legislatore, nelle recenti decisione, ha disposto che anche le collaborazioni con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà e dell’impresa familiare di cui all’art. 230 bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi possono rientrare tra la fattispecie del lavoro occasionale e accessorio.

Ricordiamo che il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità alla qualità del lavoro prestato.

Germania, bisogna dare un limite agli interinali

In Germania il sindacato unitario Dgb ha deciso di scendere in lotta per protestare con il continuo ricorso al lavoro interinale che ha ormai assunto un fenomeno allarmante; in effetti, secondo i dati in possesso dal sindacato Dgb, nelle città di Amburgo, Berlino e Francoforte il fenomeno trova una diffusione allarmante, ma soprattutto ad Amburgo si stima una cifra di poco meno di 31mila contratti.

Per la potente organizzazione metalmeccanica sindacale tedesca, l’Ig Metall, il fenomeno è ormai fuori controllo con applicazioni dubbie; in effetti, per Eckard Scholz le imprese ricorrono al lavoro interinale non solo per compensare la manodopera in momenti di elevata domanda, ma, soprattutto, le aziende utilizzano questa particolare contratto di lavoro anche per impiegare lavoratori con basse retribuzioni e privi di prospettiva.

Congedo straordinario per dottorato di ricerca, in arrivo chiarimenti ministeriali

Il ministero dell’istruzione ha pubblicato la circolare n. 15 con la quale intende offrire tutti i necessari chiarimenti alla circolare n. 120/02: il provvedimento è stato diramato  dall’Amministrazione dopo aver interpellato la Direzione generale per l’istruzione universitaria e il proprio Ufficio legislativo.

La Cisl ha assunto una posizione apertamente critica sul testo mantiene forti riserve sulla posizione dell’Amministrazione nei confronti del personale con contratto a tempo determinato.

Anche se la circolare chiarisce che, in base all’articolo 19 del vigente contratto collettivo di lavoro, deve essere riconosciuta anche a tale personale l’applicabilità delle disposizioni riguardanti la fruizione del congedo per dottorato di ricerca, a parere della CISL la disposizione è discriminante perché i destinatari sono soli i supplenti annuali o quello assunti fino al termine delle attività didattiche, escludendo, la retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato medesimo.

I lavoratori e la partecipazione all’impresa

Da diverso tempo si discute sul nuovo ruolo dei lavoratori nell’impresa al fine di incrementare la produttività dell’intero sistema economico.

Su questo argomento esistono diverse proposte di legge che intendono disciplinare la materia. In particolare, la proposta del deputato Volontè intende definire alcune norme in materia di partecipazione agli utili da parte dei lavoratori dipendenti delle piccole imprese.

In effetti, le piccole imprese artigiane e agricole, ovvero le realtà economicche che hanno un numero di dipendenti non superiore a dieci, sono quelle più colpite dalla crisi economica e che hanno la necessità di utilizzare, sempre di più, strumenti di questo tipo allo scopo di tutelare le proprie quote di mercato.

La partecipazione dei lavoratori, secondo la proposta di legge, è assicurata dalla forma di contratto di associazione in partecipazione.

Il datore di lavoro non può ridurre lo stipendio al lavoratore come azione risarcitoria

La Corte di Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 896 del 17 gennaio 2011 che in caso di comportamento illecito del dipendente recante un danno all’azienda, l’imprenditore ha diritto sì di esigere il risarcimento del danno, ma questo non può essere effettuato riducendo lo stipendio al lavoratore perché i minimi inderogabili stabiliti dal contratto di lavoro non sono riducibili.

La Corte di Appello di Catania aveva accolto le osservazioni del datore di lavoro perché il contratto collettivo di lavoro non era vincolante poichè le parti non erano iscritti alle organizzazioni stipulanti.

Per questa ragione, i minimi previsti dalla contrattazione collettiva non potevano essere assunti necessariamente a parametri di quella retribuzione equa e sufficiente prescritta dall’articolo 36 della Costituzione.

Non poteva nemmeno essere considerata inadeguata la retribuzione percepita dal lavoratore che si distaccava per appena l’11 per cento da quella indicata dalla contrattazione. La Corte di Appello di Catania rigettava perciò la sentenza di primo grado che aveva individuato la retribuzione adeguata applicando le tariffe sindacali al 100%.

La Fiat di Mirafiori e la sconfitta della politica

Non esiste un vero vincitore nella disputa sul nuovo contratto di lavoro ma solo vinti.

Non ha vinto la Fiat perché è facile vincere imponendo un contratto con nessuna vera e plausibile alternativa, ma solo paventando una minaccia sicura sul tessuto sociale e umano dei propri lavoratori.

L’accordo di Mirafiori non può essere considerato un vero contratto di lavoro poiché mira solo a ridurre i diritti dei lavoratori senza nessuna reale concessione: più soldi? Sì, è vero, ma ci mancherebbe, a Mirafiori si sono chiesti un aumento dei carichi di lavoro e degli straordinari e una rinuncia ad esercitare il diritto di sciopero.

Non hanno vinto i lavoratori che si sono visti al centro di una disputa politica dove l’attore principale era assente: lo Stato. I lavoratori di Mirafiori che hanno dovuto accettare nuove condizioni di lavoro in nome di una piena occupazione allo scopo di continuare a garantire reddito alle proprie famiglie.

La giustizia europea e il tempo determinato alle poste

Arriva dall’Europa, decisione della Sesta Sezione della Corte di Giustizia dell’11 novembre scorso, un pronunciamento sulla disposizione contenuta nell’articolo 2 comma 1 bis del decreto legislativo n. 368/01.

Premesso che l’accordo quadro sul lavoro determinato è stato concluso il 18 marzo del 1999 ed è stata inserita in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

In riferimento alla norma italiana, la Corte di Giustizia Europea ha precisato che la clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, quale quella prevista dall’articolo 2, comma 1 bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante attuazione della direttiva europea che, a differenza del regime giuridico applicabile prima dell’entrata in vigore di questo decreto, consente a un’impresa, come ad esempio le Poste Italiane SpA, di concludere, rispettando determinate condizioni, un primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato con un lavoratore.

Inps, agevolazioni contributive per assunzioni a termine

L’Inps, attraverso il messaggio n. 32661 del 27 dicembre 2010, intende chiarire alcune questioni in merito al riconoscimento di agevolazioni contributive per l’assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità.

Le agevolazioni sono state introdotte dalla Legge del 23 luglio 1991 n. 223 e, ricordiamolo, il provvedimento legislativo ha anche stabilito diversi provvidenza per l’assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità.

La legge interviene facendo presente che esistono tre diverse fattispecie di contratto di lavoro di tipo agevolato, ovvero il contratto a termine, il contratto che trasforma a tempo indeterminato un rapporto a termine e, infine, il contratto a tempo indeterminato.

In particolare, i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi e, per questa ragione, le agevolazioni non possono essere superiore a 12 mesi.