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Novità sul decreto flussi stagionali 2012

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto l’attribuzione territoriale delle quote per l’ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari stagionali.

Infatti, con la lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 aprile 2012 vengono ripartite territorialmente le quote di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2012.

Il Ministero ricorda che, in base al DPCM del 13 marzo 2012, la quota massima di ingressi prevista è di 35.000 unità e riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia. Ad integrazione di quanto già indicato nella circolare congiunta del 20 marzo 2012, si precisa che i cittadini non comunitari titolari di permesso di lavoro stagionale rilasciato nell’anno precedente,  anche se non appartenenti ai paesi sopra elencati, maturano –  in base a quanto previsto dalla legislazione vigente –  un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.

Come indicato nella notizia del 21 marzo 2012 è già possibile, seguendo le indicazioni contenute sul sito del Ministero dell’Interno, compilare i moduli per le istanze di nulla osta al lavoro, che potranno essere inviate a partire dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del citato DPCM, della quale sarà data comunicazione sul sito del Ministero dell’Interno e sulla home page di questo sito.

In riferimento alla quota di 4000 ingressi di cittadini non comunitari che abbiano completato i programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine ai sensi dell’articolo 23 del Testo Unico sull’immigrazione disciplinato dall’articolo 34 del Regolamento di attuazione, DPR 394/1999 come modificato dal D.P.R. 334/2004, il Ministero rimanda a quanto disposto dal decreto del 22 marzo 2006 recante “ Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d’origine dei cittadini extracomunicatori”.

Queste quote, sempre secondo le indicazioni ministeriali, non vengono riparititi a livello territoriali, ma restano disponibili presso la Direzione Generale dell’immigrazione.

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