I lavoratori usuranti: una vicenda senza fine

La legge 247/2007 recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale prevede, tra l’altro, anche disposizioni in materia di benefici pensionistici in favore di lavoratori dipendenti che hanno svolto attività lavorative definite usuranti.

In particolare l’articolo 1 della legge prevede che il governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti secondo i principi e i criteri direttivi previsti dalla medesima norma.

I lavoratori a domicilio

Il lavoratore a domicilio è una particolare forma di collaborazione nata agli albori della Rivoluzione industriale.

L’articolo 2094 del codice civile è, di per sé, abbastanza chiaro. In effetti, è qualificato prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

Di rimando la legge del 18 dicembre 1973 n. 877 definisce il lavoratore a domicilio.

Il collegato lavoro e la revisione del lavoro a tempo parziale

Il collegato lavoro ha messo in evidenza la possibilità da parte della Pubblica Amministrazione la revisione di tutti i rapporti a tempo parziale fino ad oggi istituiti.

Le Amministrazioni potranno chiedere, infatti, la revisione dei contratti di lavoro a tempo parziale entro sei mesi dalla data di applicazione della legge. In seguito, i nuovi contratti part time che saranno concessi adotteranno i criteri della scadenza tenendo conto della soluzione dello stato di necessità che li avevano motivati.

L’intenzione del Legislatore è quella di fornire alle singole Pubbliche Amministrazioni uno strumento utile per definire una nuova allocazione del personale tenendo conto di esigenze non più contingenti.

Busta paga, gioie e dolori

Possiamo dividere idealmente la busta paga in tre sezioni.

La prima è composta dagli elementi fissi (retribuzione diretta) presenti in modo stabile e determinati dai CCNL e dal contratto di assunzione. Il loro valore è normalmente costante nei mesi e varia solo in alcune circostanze (rinnovo contrattuale, maturazione dello scatto d’anzianità, ecc.).

La seconda è composta invece da elementi variabili (retribuzione indiretta) caratterizzati dalla specificità del mese di riferimento. Il loro valore è legato allo svolgimento concreto dell’attività lavorativa.

Infine, la terza è composta  dagli elementi detrattivi che conducono al netto, cioè le trattenute fiscali e quelle di natura contributiva previdenziale.