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I lavoratori usuranti: una vicenda senza fine

La legge 247/2007 recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale prevede, tra l’altro, anche disposizioni in materia di benefici pensionistici in favore di lavoratori dipendenti che hanno svolto attività lavorative definite usuranti.

In particolare l’articolo 1 della legge prevede che il governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti secondo i principi e i criteri direttivi previsti dalla medesima norma.

Rientrano i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 e i lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una permanenza minima nel periodo notturno.

Non solo anche i lavoratori addetti alla cosiddetta linea catena che, all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità.

Infine, il legislatore ha considerato anche i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Il beneficio pensionistico è riconosciuto ai lavoratori che abbiano svolto per un determinato periodo una delle attività previste a condizione che abbiano svolto nel periodo transitorio una delle attività usuranti per un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, o a regime una delle attività usuranti per un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.

Il beneficio pensionistico in esame consiste nella riduzione di 3 anni del requisito anagrafico minimo richiesto per l’accesso al pensionamento di anzianità.

I destinatari del predetto beneficio non possono in ogni caso accedere al pensionamento di anzianità con un’età inferiore ai 57 anni e un’ anzianità contributiva inferiore ai  35 anni.

In seguito la finanziaria del 2001, legge n. 288/2000, ha introdotto una disciplina transitoria i cui effetti sono già esauriti, ma non solo il decreto attuattivo della 247/2007 non è stato nemmeno emesso e di conseguenza la norma che stabiliva l’uscita anticipata è rimasta lettera morta.

Successivamente con il decreto n. 112/2008 si sono introdotte nuove regole anche se in sede di conversione la norma è stata stralciata e sostituita con il collegato in materia di lavoro alla finanziaria 2009.

Il collegato è ancora oggi in discussione in Parlamento.

In sostanza ad oggi non si parla ancora minimamente di pensionamento anticipato anche se la norma prevede la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto alla pensione con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori.

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