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Incentivi per l’assunzione di lavoratori disoccupati

 L’INPS, con la Circolare 31/05/2012 n.76, fornisce chiarimenti sugli incentivi per l’assunzione di lavoratori disoccupati.

Per quanto riguarda gli incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori con indennità di disoccupazione non agricola e con requisiti normali, l’INPS precisa che gli incentivi spettano solo se l’assunzione è stata effettuata nel corso del 2011 e se i lavoratori ne hanno i requisiti idonei.

Ovvero, alla data dell’assunzione, i lavoratori devono
*aver compiuto almeno cinquant’anni, in base all’art. 3 D.M. 62509/2011;
*avere l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari, in base all’articolo 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.

PRECISAZIONI
La riduzione dei contributi è relativa all’articolo 2, comma 134, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009 n. 191.

L’assunzione deve essere a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale. Se nel corso del 2011 un rapporto di lavoro a tempo determinato, instaurato dopo il primo gennaio 2010, viene trasformato in tempo indeterminato o in una proroga a tempo determinato, l’incentivo spetta solo se il lavoratore: *è titolare dell’indennità di disoccupazione non agricola, *ha i requisiti ordinari alla data dell’assunzione a tempo determinato, *ha compiuto 50 anni alla data della trasformazione a tempo indeterminato o della proroga a tempo determinato.

L’incentivo contributivo viene riconosciuto solo per la durata del rapporto di lavoro, non oltre il 31 dicembre 2011 e sempre per il 2011, entro il limite delle risorse stanziate dal decreto ministeriale, quantificabili in complessivi 3.600.000 euro.

È possibile prolungare l’incentivo, sempre in base all’articolo 2, comma 134, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, a favore di chi prosegue il rapporto di lavoro con dipendenti assunti in precedenza dalle liste di mobilità o nel periodo in cui godevano dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali e con almeno cinquanta anni di età, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, in base all’art. 4 D.M. 62509/2011.

Tuttavia, l’INPS precisa che, in questo caso, l’incentivo decorre dalla proroga e/o trasformazione del rapporto di lavoro o, in caso di continuazione del rapporto di lavoro, dal giorno successivo a quello in cui sia scaduta la precedente agevolazione. Comunque, l’incentivo si applica solo al raggiungimento dell’anzianità contributiva. Anche in questo caso, il beneficio è riconosciuto, per l’anno 2011, nel limite delle risorse appositamente stanziate dal decreto ministeriale, quantificabili in complessivi 80.000 euro.

Per accedere ai benefici, i datori di lavoro interessati dovranno presentare la domanda con una dichiarazione di responsabilità per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di legge. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, mediante l’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, disponibile presso il sito internet dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

La domanda va inoltrata entro la fine del mese successivo alla data di pubblicazione della circolare INPS n.76, che in questo caso è datata 31/05/2012. Pertanto la domanda va inoltrata entro fine giugno 2012.

NOTA
LA DOMANDA VA INOLTRATA ESCLUSIVAMENTE ONLINE

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