
Il lavoro nero è certamente una piaga che deve essere combattuta tanto che la giurisprudenza ricorre ad ogni mezzo plausibile. A questo riguardo la Fondazione studi dei Consulenti del lavoro ha emanato il parere n. 26 del 23 novembre 2011, con il quale risponde ad un quesito in merito alla responsabilità, anche da parte del lavoratore, di pagamenti in nero erogati dal datore di lavoro a soggetti non regolarmente assunti.
Ricordiamo che a questo riguardo una attività riconducibile a lavoro dipendente – ossia i soggetti indicati nel comma 1, dell’articolo 23, che corrispondono redditi di cui all’articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – è obbligatoria, all’atto del pagamento e con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell’articolo 48-bis del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.
L’Inps, con circolare n. 58 del 28 marzo 2011, in applicazione degli articoli 1 e 1-bis della legge 18 ottobre 2001 n. 383 (norme per incentivare l’emersione dei rapporti di lavoro intrattenuti con violazione delle disposizioni fiscali e previdenziali), illustra le modalità di regolarizzazione della posizioni previdenziali dei lavoratori che hanno aderito a programmi di emersione da lavoro non regolare. L’Istituto previdenziale, come ha precisato nella circolare n. 58, ricorda che la legge 18 ottobre 2001 n. 383, in vigore dal 25 ottobre 2001, agli articoli 1 e 1–bis, reca norme per incentivare l’emersione dei rapporti di lavoro intrattenuti con violazione delle disposizioni fiscali e previdenziali e il riferimento è stato illustrato dall’Inps attraverso la circolare n. 148 del 6 settembre 2002.
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