Il nuovo TFR dell’Inpdap

L’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito in legge n. 122/2010 modifica la materia sul trattamento di fine servizio (TFS) e fine rapporto (TFR).

Infatti, il comma 7 dell’articolo 12 modifica il meccanismo di pagamento delle indennità di fine servizio stabilendo che il pagamento devono essere fatto in diversi periodi in relazione all’ammontare lordo dell’importo maturato.

Il pagamento del trattamento di fine servizio (TFS) o del trattamento di fine rapporto (TFR) per i pubblici dipendenti è concesso in un’unica soluzione annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, non supera i 90,000 euro o di due rate annuali se l’importo è compreso tra i 90,000 e i 150,000 euro.

Quando, però, l’importo del trattamento complessivo della prestazione al lordo delle relative trattenute fiscali risulta essere uguale o superiore a 150,000 euro, l’Inpdap eroga la quota spettante al lavoratore pubblico in tre differenti rate: la prima rata annuale è pari a 90,000 euro, la seconda a 60,000 e il terzo è pari all’ammontare residuo.

Inps, la pensione entro 60 giorni

Il maggiore istituto previdenziale italiano ha emesso il regolamento applicativo nel rispetto della legge 69/2009 ai fini della trasparenza amministrativa.

L’obiettivo dell’Inps è quello di garantire il diritto reale dei cittadini di ottenere i servizi erogati dall’istituto in un tempo certo e congruo.

In effetti, la legge 69/2009 sostituisce il precedente provvedimento legislativo 241/1990 fissando precisi limiti temporali entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi di competenza dell’Istituto, che prendano avvio ad istanza di parte o d’ufficio.

Il regolamento precisa che il termine per la conclusione del procedimento decorre dall’inizio del procedimento d’ufficio o, nel caso di procedimenti ad iniziativa di parte, dal ricevimento dell’istanza.

Inps, l’assegno ordinario di invalidità

Il nostro sistema previdenziale garantisce una tutela ai lavoratori affetti da minorazioni e da infermità fisica e mentale che determinano una riduzione permanente della capacità lavorativa.

Il nostro maggiore istituto previdenziale privato, l’Inps, ha definito ed eroga a proposito l’assegno ordinario di invalidità.

Una volta fatta la domanda l’interessato deve essere convocato per la visita medica dall’apposita commissione Inps.

La visita dovrà certificare lo stato invalidante; in effetti, l’infermità, fisica o mentale, deve essere non inferiore al 66%.

Il giudizio, però, non è solo medico poiché deve tenere conto di fattori soggettivi come la specifica esperienza professionale maturata in modo da considerare anche i riflessi della menomazione sull’attività svolta.

Le nuove decorrenze per la pensione dei liberi professionisti

I lavoratori dipendenti, con il recente correttivo alla manovra finanziaria di luglio, si sono visti allontanare la possibilità di andare in pensione imponendo a tutti i dipendenti di rimanere al lavoro per un altro anno.

La legge n. 122/2010 ha modificato la decorrenza, in modo ancora più pesante dei lavoratori dipendenti, per chi ha una posizione aperta presso la gestione separata dell’Inps: in questo caso si parla di almeno 18 mesi.

In modo analogo lo stesso criterio si applica anche per risulta iscritto alle gestioni speciali degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti.

Non solo, anche i liberi professionisti che possono vantare contributi versati nel sistema pubblico, come ad esempio l’Inps o nella gestione separata del relativo istituto, e che vogliono sfruttare la totalizzazione per non perdere nessun contributo versato al fine di ottenere una pensione unica sono coinvolti in questa nuova decorrenza della pensione.

Enpals, nuove disposizioni per il pensionamento anticipato

L’Enpals, l’ente previdenziale per chi lavora nello spettacolo, ha emanato nuove disposizioni in tema di accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini sulla base delle indicazioni pervenute dai Ministeri vigilanti.

La circolare n. 12 del 6 ottobre 2010 integra e sostituisce la Circolare n. 7 del 23 luglio 2010.

L’Enpals precisa che a decorrere dal 1 maggio 2010 per i lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei, l’età pensionabile è fissata, per uomini e donne, al quarantacinquesimo anno di età anagrafica.

Per i lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei, per i quali si applica integralmente il sistema contributivo ovvero si applica il sistema misto, si attribuisce il coefficiente di trasformazione previsto dalla legge n. 335 dell’8 agosto 1995.

Pensioni 2010, la ricongiunzione e il trasferimento

Il correttivo alla manovra finanziaria ha dettato nuove norme per il ricongiungimento e il trasferimento della propria posizione assicurativa.

Così, come stabilisce la recente manovra finanziaria, dal 1° luglio 2010 si dovrà pagare per procedere alla ricongiunzione presso il fondo lavoratori dipendenti (FPLD) analogamente a quanto previsto per la ricongiunzione presso l’analogo fondo dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Non solo, a decorrere dal 31 luglio 2010 è abrogata la legge 322/58.

Il correttivo alla manovra finanziaria ha, inoltre, modificato l’articolo 2 della legge 29/79 limitatamente ai criteri di determinazione della riserva matematica per tale forma di ricongiunzione (da Inps verso forme di previdenza esclusive o sostitutive).

Si ricorda che per le domande presentate a decorrere dal 31 luglio 2010, si dovrà far riferimento ai coefficienti previsti dalla legge 1338/62 già utilizzati per la costituzione della rendita vitalizia.

Pensioni 2010, le vecchie finestre non si toccano

La recente manovra finanziaria prevista dalla legge n. 122 del 2010 ha modificato le decorrenze per chi matura la pensione dal 2011 lasciando inalterate le prossime tre finestre: il 1° ottobre 2010, il 1° gennaio e il 1° luglio del 2011.

Ricordiamo che il 1° ottobre potrà andare in pensione i dipendenti che hanno compiuto 40 anni di contribuzione al 30 giugno 2010 e che possono vantare 57 anni di età anagrafica entro il 30 settembre 2010. Non solo, possono usufruire della finestra per accedere alla pensione di vecchiaia anche chi, sempre lavoratori dipendenti, può vantare 65 anni di età compiuti entro il 30 giugno 2010. Al contrario, le donne devono avere compiuto i 60 anni se iscritte all’Inps o 61 se risultano iscritte all’Inpdap.

Sono interessanti alla finestra di ottobre anche i lavoratori autonomi. In questo caso, per usufruire della pensione di vecchiaia, devono essere in grado di dimostrare di possedere 65 anni di età, o 60 se donne, compiuti entro il 31 marzo 2010. Al contrario, i lavoratori autonomi possono usufruire della pensione di anzianità se dimostrano di aver versato i contributi per almeno 40 anni entro il 31 marzo 2010 a prescindere dall’età anagrafica.

Le nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici

Il recente correttivo alla manovra finanziaria, legge n. 122 del 30 luglio 2010 di conversione del decreto legge n. 78/2010, ha modificato, in sostanza, diversi aspetti del sistema pensionistico italiano.

La legge n. 122, in particolare, è intervenuta sulla decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità introducendo modifiche di cui all’articolo 1, comma 1, legge del 7 febbraio 1979 n. 29 e ha disposto l’abrogazione della legge del 2 aprile 1958 n. 322.

Le modifiche introdotte coinvolgono anche la disciplina dei Fondi speciali di previdenza e ha dettato nuove disposizioni in materia di verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito.

Non solo, la legge n. 122 consente anche per i pensionati a basso reddito di dilazionare determinati versamenti e ha modificato la materia di invalidità civile.

Pensione, in arrivo la finestra di ottobre

Questa è la quarta finestra del 2010 e l’uscita è ancora regolata con il vecchio sistema, ossia con le regole in vigore prima dell’arrivo della finestra mobile introdotta dall’ultima manovra sulle pensioni.

I lavoratori dipendenti che intendono usufruire della pensione di anzianità devono aver acquisito 40 anni di contributi entro il 30 giugno 2010 e compiuti i 57 anni di età entro il 30 settembre sempre del 2010. Al contrario i lavoratori autonomi devono aver raggiunto il requisito dei 40 anni di contributi entro il 30 marzo 2010 con qualsiasi età anagrafica.

Si ricorda che i lavoratori che sono riusciti a dimostrare di aver raggiunto i 40 anni di contributi considerando contribuzioni di lavoro dipendente e autonomo possono andare in pensione con i requisiti in vigore per i lavoratori autonomi.

Inps, in distribuzione guida per chi si sposta per lavoro in Europa

L’Inps, attraverso al sua circolare n. 124 del 17 settembre 2010, ha inteso diffondere una nuova pubblicazione della Commissione Europea, una vera guida pratica per chi ha la necessità, per diversi motivi, di spostarsi tra i Paesi dell’Unione Europea.

La guida, dal titolo Disposizioni UE sulla sicurezza sociale  – I diritti di coloro che si spostano nell’Unione europea, ha l’obiettivo di fornire una panoramica sulle disposizioni comunitarie in materia di legislazione applicabile, diritti, obblighi e prestazioni pensionistiche e non, spettanti in particolare a lavoratori migranti, persone non attive, studenti e turisti che si spostano nell’ambito dell’Unione europea.

Inps, scatta il recupero della quattordicesima

L’Inps, attraverso il messaggio 23402/2010, ha deciso di recuperare, in caso di inesistenza dei requisiti, le quattordicesime con la rata di settembre.

La quattrodicesima è stata introdotta dalla legge n. 127 del 3 agosto del 2007 (decreto legge del 2 luglio 2007 n. 81) che ha previsto, a partire dal 2007, la corresponsione di una somma aggiuntiva (la cosiddetta quattordicesima) attribuita con il rateo di luglio (a partire dal 2008)  a favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive in presenza di determinate condizioni reddituali e anagrafiche.

In effetti, per percepire questa somma aggiuntiva occorre avere un’età pari o superiore a 64 anni (Circolare 119 del 8 ottobre 2007) e un reddito complessivo personale,  che deve essere riferito all’anno stesso di corresponsione, non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Giornalisti, le novità della manovra finanziaria

Il nuovo assetto normativo per gli iscritti all’Inpgi prevede che dal 1° gennaio 2011 tutti i lavoratori dipendenti che matureranno i requisiti per la pensione di anzianità e di vecchiaia potranno accedere al pensionamento con un’unica finestra mobile dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Al contrario, per i lavoratori autonomi la finestra si apre dopo 18 mesi.

Per le pensioni di anzianità il regolamento dell’Inpgi prevede che l’iscritto è, a domanda, ammesso, in base alle decorrenze previste per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.  Per questa ragione le novità introdotte dal recente provvedimento legislativo trova da subito applicazione senza per questo modificare il regolamento dell’istituto previdenziale.

Inps, ulteriori precisazioni sulle certificazioni di malattia

L’Inps con la circolare n. 119 del 7 settembre 2010 ha voluto dare ulteriori precisazioni sulla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia e ha stabilito nuove modalità di invio degli attestati ai datori di lavoro pubblici e privati tramite PEC – posta elettronica certificata.

Si ricorda che con circolare n. 60 del 16.4.2010 l’Inps ha indicato le modalità attuative relative alla trasmissione telematica dei certificati di malattia, ai sensi delle recenti disposizioni normative (decreto del Ministero della salute del 26.2.2010 e circolare n. 1 del 19.3.2010 del Dipartimento della Funzione pubblica e del Dipartimento della Digitalizzazione della pubblica Amministrazione e innovazione tecnologica).

I pensionati e la cessione del quinto

Si è esteso anche ai pensionati la possibilità di accedere al prestito personale estinguibile con una trattenuta diretta sulla rata della pensione fino ad un quinto del suo importo. È l’Inps che provvede a rimborsare direttamente le banche il prestito concesso trattenendo direttamente la quota sull’assegno pensionistico.

È opportuno ricordare che la durata del contratto di prestito non può superare i dieci anni e il prestito si può chiedere con tutte le pensioni, vecchiaia e anzianità, eccetto per le pensioni e assegni sociali, trattamenti di invalidità civile, assegni straordinari, assegno mensile per l’assistenza ai pensionati per inabilità, gli assegni di sostegno al reddito, le pensioni del personale bancario o assegni al nucleo familiare.