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Pensioni 2010, la ricongiunzione e il trasferimento

Il correttivo alla manovra finanziaria ha dettato nuove norme per il ricongiungimento e il trasferimento della propria posizione assicurativa.

Così, come stabilisce la recente manovra finanziaria, dal 1° luglio 2010 si dovrà pagare per procedere alla ricongiunzione presso il fondo lavoratori dipendenti (FPLD) analogamente a quanto previsto per la ricongiunzione presso l’analogo fondo dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Non solo, a decorrere dal 31 luglio 2010 è abrogata la legge 322/58.

Il correttivo alla manovra finanziaria ha, inoltre, modificato l’articolo 2 della legge 29/79 limitatamente ai criteri di determinazione della riserva matematica per tale forma di ricongiunzione (da Inps verso forme di previdenza esclusive o sostitutive).

Si ricorda che per le domande presentate a decorrere dal 31 luglio 2010, si dovrà far riferimento ai coefficienti previsti dalla legge 1338/62 già utilizzati per la costituzione della rendita vitalizia.

La nuova disciplina relativa alle decorrenze si applica anche ai Fondi speciali con l’unica eccezione prevista per gli iscritti al Fondo Clero.

Non solo, a decorrere dal 1° luglio 2010 sono anche abrogati l’articolo 3, comma 14, del decreto 562/1996 che disciplinava il trasferimento gratuito in AGO delle posizioni contributive dal Fondo elettrici e l’articolo 28 della legge 1450/1956 che, analogamente, consentiva il trasferimento gratuito in AGO delle posizioni dal Fondo Telefonici.

Il trasferimento, a partire dal 1° luglio 2010, può essere effettuato solo su richiesta degli interessati e in modo oneroso, ossia a pagamento.

Inoltre, dalla stessa data, ai lavoratori che presentano la domanda di pensione non deve essere più pagato  il trattamento pensionistico più favorevole tra quello inerente al fondo speciale  e quello del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld).

Per chi ha presentato domanda per la costituzione della posizione assicurativa al fondo pensioni lavoratori dipendenti entro il 30 giugno 2010 rimangono in vigore le precedenti norme, a condizione che in tale data il lavoratore non sia più iscritto al Fondo speciale e che quindi abbia effettuato la cessazione  dal servizio.

8 commenti su “Pensioni 2010, la ricongiunzione e il trasferimento”

  1. Ipotesi di incostituzionalità dell’art 12 comma septies e undecies della Legge 122/2010 che rende oneroso il ricongiungimento dei contributi dalle casse previdenziali statali, adesso INPDAP all’INPS.
    Tale ipotesi è giustificata dal fatto che, 25 anni fa lo Stato versava i contributi per i dipendenti nelle casse degli enti pubblici come la CPDEL solo il 17% dello stipendio contro i 24% attuali, a partire dal 1996, in linea con quelli versati dai privati all’INPS. Cessato il rapporto di lavoro il trasferimento dei suddetti contributi in INPS comporta un pesante onere, causato dal suddetto disavanzo, che prima dell’entrata in vigore della 122/2010 era eliminato dalla legge 322/58 e similari.Un altro motivo è quello del diritto già acquisito di ricongiungere gratuitamente i propri contributi INPDAP versati con risoluzione del rapporto di lavoro 25 anni fa, mediante domanda la cui scadenza sarebbe dovuta essere fissata per un tempo stabilito, notificato e pubblicizzato diversamente da come è avvenuto con l’entrata in vigore della 122/2010 addirittura con effetto retroattivo.
    questo sfrontato atto di rapina del governo purtroppo non è stata data molta rilevanza da parte delle forze politiche di opposizione nonché dai mass media e dagli stessi sindacati, pertanto, ritenendo molto grave il provvedimento sia per il furto che lo Stato opera ai danni dei suoi ex lavoratori sia per il modo autoritario in cui è avvenuto, sollecito la costituzione di un comitato spontaneo di tutti quelli che sono stati colpiti da tale provvedimento.
    Antonino Nuccio

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    • Antonino Nuccio ha detto:

      Ipotesi di incostituzionalità dell’art 12 comma septies e undecies della Legge 122/2010 che rende oneroso il ricongiungimento dei contributi dalle casse previdenziali statali, adesso INPDAP all’INPS.
      Tale ipotesi è giustificata dal fatto che, 25 anni fa lo Stato versava i contributi per i dipendenti nelle casse degli enti pubblici come la CPDEL solo il 17% dello stipendio contro i 24% attuali, a partire dal 1996, in linea con quelli versati dai privati all’INPS. Cessato il rapporto di lavoro il trasferimento dei suddetti contributi in INPS comporta un pesante onere, causato dal suddetto disavanzo, che prima dell’entrata in vigore della 122/2010 era eliminato dalla legge 322/58 e similari.Un altro motivo è quello del diritto già acquisito di ricongiungere gratuitamente i propri contributi INPDAP versati con risoluzione del rapporto di lavoro 25 anni fa, mediante domanda la cui scadenza sarebbe dovuta essere fissata per un tempo stabilito, notificato e pubblicizzato diversamente da come è avvenuto con l’entrata in vigore della 122/2010 addirittura con effetto retroattivo.
      questo sfrontato atto di rapina del governo purtroppo non è stata data molta rilevanza da parte delle forze politiche di opposizione nonché dai mass media e dagli stessi sindacati, pertanto, ritenendo molto grave il provvedimento sia per il furto che lo Stato opera ai danni dei suoi ex lavoratori sia per il modo autoritario in cui è avvenuto, sollecito la costituzione di un comitato spontaneo di tutti quelli che sono stati colpiti da tale provvedimento.
      Antonino Nuccio

      @Antonino Nuccio: @Giuseppe Bettini: @Giuseppe Bettini: @Antonino Nuccio:

    • Antonino Nuccio ha detto:

      Ipotesi di incostituzionalità dell’art 12 comma septies e undecies della Legge 122/2010 che rende oneroso il ricongiungimento dei contributi dalle casse previdenziali statali, adesso INPDAP all’INPS.
      Tale ipotesi è giustificata dal fatto che, 25 anni fa lo Stato versava i contributi per i dipendenti nelle casse degli enti pubblici come la CPDEL solo il 17% dello stipendio contro i 24% attuali, a partire dal 1996, in linea con quelli versati dai privati all’INPS. Cessato il rapporto di lavoro il trasferimento dei suddetti contributi in INPS comporta un pesante onere, causato dal suddetto disavanzo, che prima dell’entrata in vigore della 122/2010 era eliminato dalla legge 322/58 e similari.Un altro motivo è quello del diritto già acquisito di ricongiungere gratuitamente i propri contributi INPDAP versati con risoluzione del rapporto di lavoro 25 anni fa, mediante domanda la cui scadenza sarebbe dovuta essere fissata per un tempo stabilito, notificato e pubblicizzato diversamente da come è avvenuto con l’entrata in vigore della 122/2010 addirittura con effetto retroattivo.
      questo sfrontato atto di rapina del governo purtroppo non è stata data molta rilevanza da parte delle forze politiche di opposizione nonché dai mass media e dagli stessi sindacati, pertanto, ritenendo molto grave il provvedimento sia per il furto che lo Stato opera ai danni dei suoi ex lavoratori sia per il modo autoritario in cui è avvenuto, sollecito la costituzione di un comitato spontaneo di tutti quelli che sono stati colpiti da tale provvedimento.
      Antonino Nuccio

      @Antonino Nuccio: @Giuseppe Bettini: @Giuseppe Bettini:

  2. Buongiorno, sono stato presso l’INPS di Aosta ma nessuno è ancora in grado di darmi risposte precise, La Mia ex Azienda “ENEL” offriva la possibilità di una risoluzione consensuale del contratto che prevedeva una “buona uscita” con la quale pagare i contributi volontari e il restante per arrivare alla pensione.
    Sono nato l’11 aprile 1955, in base all’estratto conto INPS maturo i 40 anni di contributi ad agosto 2012, nei 40 anni erano conteggiate (63 settimane come apprendista), tale estratto conto mi era stato fornito dall’INPS per consegnarlo all’Enel, la quale mi avrebbe poi fatto l’offerta per l’eventuale uscita. Dopo aver trovato un comune accordo abbiamo firmato “la risoluzione del contratto” e il 30 dicembre 2008 è stato ilmio ultimo giorno di lavoro!
    Ora mi ritrovo con 2 domande che sono anche 2 novità che sono arrivate nel frattempo e per le quali sarei grato se qualcuno mi potesse dare una risposta in merito anche tramite mail: a) quando andrò in pensione? b) quando inizierò a ricevere il primo assegno? c) Le 63 settimane da ricongiungere che costo avranno e come si pagano? anticipatamente oppure ci sono altre vie?
    grazie fin d’ora, forse ho chiesto troppo, ma non sò a chi rivolgermi!
    Ancora tante grazie

    Rispondi
  3. Se tutti i cittadini siamo uguali davanti allo Stato, potreste cortesemenete spiegarmi perchè come sacerdote, con 32 e mesi di contribuzione Fondo Clero e 21 anni di servizio come docente e cappellano militare, non posso chiedere la ricongiunzione, mentre di dipendenti del Vaticano sì?
    Grazie. Cordialmente.

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  4. Buongiorno, sono stato presso l’INPS di Aosta ma nessuno è ancora in grado di darmi risposte precise, La Mia ex Azienda “ENEL” offriva la possibilità di una risoluzione consensuale del contratto che prevedeva una “buona uscita” con la quale pagare i contributi volontari e il restante per arrivare alla pensione.
    Sono nato l’11 aprile 1955, in base all’estratto conto INPS maturo i 40 anni di contributi ad agosto 2012, nei 40 anni erano conteggiate (63 settimane come apprendista), tale estratto conto mi era stato fornito dall’INPS per consegnarlo all’Enel, la quale mi avrebbe poi fatto l’offerta per l’eventuale uscita. Dopo aver trovato un comune accordo abbiamo firmato “la risoluzione del contratto” e il 30 dicembre 2008 è stato ilmio ultimo giorno di lavoro!
    Ora mi ritrovo con 2 domande che sono anche 2 novità che sono arrivate nel frattempo e per le quali sarei grato se qualcuno mi potesse dare una risposta in merito anche tramite mail: a) quando andrò in pensione? b) quando inizierò a ricevere il primo assegno? c) Le 63 settimane da ricongiungere che costo avranno e come si pagano? anticipatamente oppure ci sono altre vie?
    Chiaramente considerato che per l’Enel eravamo in esubero ed è stato un vantaggio, perchè a rimetterci ora siamo noi? io avrei potuto allora rimanere al lavoro,ora alla mia età dove trovo chi mi assume? e 1 anno senza pensione di cosa una persona con famiglia vive? visto che all’Enel conveniva questa soluzione, era giusto per questi casi considerare la vecchia legge!!
    grazie fin d’ora, forse ho chiesto troppo, ma non sò a chi rivolgermi!
    Ancora tante grazie

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