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Pensioni 2010, la ricongiunzione e il trasferimento

Il correttivo alla manovra finanziaria ha dettato nuove norme per il ricongiungimento e il trasferimento della propria posizione assicurativa.

Così, come stabilisce la recente manovra finanziaria, dal 1° luglio 2010 si dovrà pagare per procedere alla ricongiunzione presso il fondo lavoratori dipendenti (FPLD) analogamente a quanto previsto per la ricongiunzione presso l’analogo fondo dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Non solo, a decorrere dal 31 luglio 2010 è abrogata la legge 322/58.

Il correttivo alla manovra finanziaria ha, inoltre, modificato l’articolo 2 della legge 29/79 limitatamente ai criteri di determinazione della riserva matematica per tale forma di ricongiunzione (da Inps verso forme di previdenza esclusive o sostitutive).

Si ricorda che per le domande presentate a decorrere dal 31 luglio 2010, si dovrà far riferimento ai coefficienti previsti dalla legge 1338/62 già utilizzati per la costituzione della rendita vitalizia.

La nuova disciplina relativa alle decorrenze si applica anche ai Fondi speciali con l’unica eccezione prevista per gli iscritti al Fondo Clero.

Non solo, a decorrere dal 1° luglio 2010 sono anche abrogati l’articolo 3, comma 14, del decreto 562/1996 che disciplinava il trasferimento gratuito in AGO delle posizioni contributive dal Fondo elettrici e l’articolo 28 della legge 1450/1956 che, analogamente, consentiva il trasferimento gratuito in AGO delle posizioni dal Fondo Telefonici.

Il trasferimento, a partire dal 1° luglio 2010, può essere effettuato solo su richiesta degli interessati e in modo oneroso, ossia a pagamento.

Inoltre, dalla stessa data, ai lavoratori che presentano la domanda di pensione non deve essere più pagato  il trattamento pensionistico più favorevole tra quello inerente al fondo speciale  e quello del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld).

Per chi ha presentato domanda per la costituzione della posizione assicurativa al fondo pensioni lavoratori dipendenti entro il 30 giugno 2010 rimangono in vigore le precedenti norme, a condizione che in tale data il lavoratore non sia più iscritto al Fondo speciale e che quindi abbia effettuato la cessazione  dal servizio.