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Inps, l’assegno ordinario di invalidità

Il nostro sistema previdenziale garantisce una tutela ai lavoratori affetti da minorazioni e da infermità fisica e mentale che determinano una riduzione permanente della capacità lavorativa.

Il nostro maggiore istituto previdenziale privato, l’Inps, ha definito ed eroga a proposito l’assegno ordinario di invalidità.

Una volta fatta la domanda l’interessato deve essere convocato per la visita medica dall’apposita commissione Inps.

La visita dovrà certificare lo stato invalidante; in effetti, l’infermità, fisica o mentale, deve essere non inferiore al 66%.

Il giudizio, però, non è solo medico poiché deve tenere conto di fattori soggettivi come la specifica esperienza professionale maturata in modo da considerare anche i riflessi della menomazione sull’attività svolta.

L’interessato deve comunque dimostrare, per avere diritto all’assegno ordinario di invalidità, alcuni requisiti contributivi. In effetti, deve aver versato almeno tre anni di contributi, ossia 156 settimane, nei cinque anni precedenti la domanda e almeno cinque anni di contributi.

Per usufruire dell’assegno non è necessario cessare l’attività lavorativa.

Esiste la possibilità di procedere all’integrazione del trattamento minimo quanto l’importo è di modesta entità e l’interessato non dispone di reddito sufficiente cumulati con quella del coniuge.

Ad ogni modo, in presenza di redditi da lavoro l’assegno di invalidità Inps è ridotto in percentuale.

L’assegno ordinario di invalidità ha carattere temporaneo con una durata massima di tre anni e può essere rinnovato, su richiesta del soggetto, entro la scadenza.

L’assegno diventa definitivo solo dopo tre riconoscimenti consecutivi.

Con il raggiungimento dell’età pensionabile, l’assegno è convertito automaticamente in pensione di vecchiaia se sono soddisfatti i requisiti contributivi richiesti e risulta conclusa l’attività da lavoro dipendente.

Ricordiamo che quando l’assegno è liquidato a causa di infortunio o malattia professionale non è cumulabile con la rendita Inail riconosciuta per lo stesso evento.

In caso di rendita Inail di importo inferiore all’assegno, all’interessato viene erogato, da parte dell’Inps, la differenza tra i due trattamenti.

La decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità inizia dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.

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