
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il testo coordinato del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, ovvero il Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva dell’Unione Europea 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva, sempre dell’Unione Europea, 95/16/CE relativa agli ascensori.
Il nuovo regolamento fissa, tra l’altro, i criteri oggettivi ritenuti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
A questo proposito si ricorda che, per quanto disposto dall’articolo 5, gli ascensori e i componenti di sicurezza cui si applica il presente regolamento devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti nell’allegato I.
Non solo, gli ascensori e i componenti di sicurezza devono essere muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità di cui all’allegato II e per questa ragione sono considerati conformi a tutte le prescrizioni del regolamento.
In arrivo la programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari per l’anno corrente; in effetti, il governo allo scopo di definire la quota di lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l’anno 2011, in particolare per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 21 marzo 2011, il D.P.C.M. 17 febbraio 2011 con la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011.
Il Ministero del Lavoro ha diffuso la quarta edizione del rapporto ISEE 2010 e dai dati emerge un dato importante, ovvero su 6,9 milioni di attestazioni l’11% proviene da famiglie straniere e rispetto alle famiglie italiane, quelle straniere fanno ricorso maggiore alle tariffe agevolate per gli asili nido, gli aiuti per l’affitto e l’assegno di maternità.
In materia di collocamento obbligatorio sono intervenuti recenti disposizioni che hanno modificato alcuni aspetti.
Il
Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 10 del 28 marzo 2011, ha spiegato come individuare il dies a quo, ossia il giorno dal quale inizia a decorrere il termine di 60 giorni per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta così come previsto dall’art. 16 della Legge n. 689 del 1981, nel caso in cui a seguito d’ispezione in azienda sia accertata una violazione.
Il Legislatore, con la legge 3 agosto 2004 n. 206 e successive modificazioni, ha introdotto ed ampliato un complesso di benefici economici, previdenziali e fiscali in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, nonché dei loro familiari superstiti.