Attenti alle date per la nuova pensione di vecchiaia

Il tema della pensione, in particolare quello della pensione di vecchiaia, è un argomento, giustamente, molto sentito perché tocca il diritto personale ad essere collocato a riposo a fronte di un’intera vita lavorativa.

Anche se non siamo in regime di pensione di anzianità, questa particolare tipologia è abbastanza comune perché non tutti i lavoratori possono vantare 40 anni di contributi.

Ricordiamo ancora che non sono sottoposti a questi nuovi criteri, finestra mobile di 12 mesi o 18 se lavoratori autonomi, coloro che sono riusciti a maturare i requisiti entro il 31 dicembre dello scorso anno o i lavoratori della scuola che sono sottoposti, al contrario, ad un’unica finestra mobile con decorrenza 1 settembre di ogni anno.

La nuova pensione di vecchiaia dal 2011

Il correttivo alla manovra finanziaria del 2010 ha modificato la precedente normativa sulle cosiddette finestre di uscita, in modo particolare per la pensione di vecchiaia.

In effetti, la  nuova norma ha voluto modificare sostanzialmente le quattro finestre fino ad allora in vigore che erano state introdotte per il segmento AGO, ovvero sull’Assicurazione Generale Obbligatoria, dalla riforma Prodi, legge 247/2007.

Ricordiamo che le quattro finestre sono entrate a regime dal 1 gennaio del 2008 con cadenza 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre.

Dal primo gennaio 2011, però, si cambia radicalmente. Da quella data tutti lavoratori dipendenti, settore privato e pubblico, potranno acquisire il diritto ad essere collocati a riposo, assicurazione ordinaria, al compimento dell’età di 65 anni se uomini e 60 per le donne del settore privato.

Al posto delle quattro finestre i lavoratori potranno andare in pensione 12 mesi dopo aver maturato i requisiti.

Spagna, in pensione a 67 anni

Il governo socialista di Jose Luis Zapatero ha varato forse la più importante riforma sul sistema previdenziale spagnolo che innalza l’età della pensione dagli attuali 65 anni ai futuri 67.

L’annuncio arriva da Rubalcaba sulla base dell’accordo raggiunto con i sindacati, anche se occorre aspettare il voto del Parlamento.

Il governo di Zapatero è relativamente tranquillo; in effetti, il Psoe dispone di una maggioranza sicura che vede la partecipazione dei nazionalisti baschi, catalani e delle Canarie, e potrebbe contare almeno sull’astensione anche del Partido Popular, il cui leader Mariano Rajoy si è detto pronto al dialogo.

Il nuovo sistema prevede lo spostamento progressivo, 65 a 67 anni, dell’età del pensionamento al 2027, e da 15 a 25 anni il periodo per il calcolo della pensione.

Pensioni, gli esclusi dalle nuove regole

Il correttivo alla legge finanziaria del 2010 ha apportato importanti novità per tutti i lavoratori dipendenti e autonomi per quanto riguarda il diritto a percepire la pensione di anzianità e di vecchiaia dal primo gennaio del 2011.

In particolare, da quest’anno è possibile accedere al pensionamento attraverso un’unica finestra mobile dopo 12 mesi, per i lavoratori dipendenti, dalla data di maturazione dei requisiti.

I lavoratori iscritti ad un fondo autonomo si vedranno spostare in avanti il diritto a percepire l’assegno di pensione per 18 mesi.

I lavoratori dipendenti potranno accedere alla pensione dopo un anno dalla data in cui sono maturati tutti i requisiti , ovvero tendendo conto età e contribuzione, per richiederla.

Al contrario, i lavoratori autonomi, ovvero quali artigiani o agricoltori, o gli iscritti alla gestione separata Inps e pensioni in totalizzazione avranno al sgradita sorpresa di accedere alla pensione dopo 18 mesi dalla data della maturazione dei requisiti.

Unione Europea, il Libro Verde sulle pensioni

Il Libro Verde sulle pensioni è proposto dalla Commissione Europea e si basa su un principio essenziale:garantire a tutti i cittadini, oggi e in futuro, un reddito da pensione adeguato e sostenibile.

La Commissione europea, per il futuro, ipotizza due strade al fine di garantire la sostenibilità finanziaria e l’adeguatezza delle pensioni, ovvero l’aumento dell’età pensionabile e un maggiore spazio alla previdenza complementare.

L’organismo europeo suggerisce di adottare il criterio dell’aumento dell’età pensionabile legata all’aspettativa di vita.

Il nostro Paese, a differenza degli altri, è stato molto solerte a recepire queste indicazioni.

Non solo, l’Italia ha voluto farsi notare inserendo anche meccanismi innovativi. L’esempio più evidente è l’introduzione, per le pensioni di anzianità e di vecchiaia, delle cosiddette finestre a scorrimento per cui si accede al pensionamento l’anno successivo alla maturazione del requisito.

Inps, la pensione entro 60 giorni

Il maggiore istituto previdenziale italiano ha emesso il regolamento applicativo nel rispetto della legge 69/2009 ai fini della trasparenza amministrativa.

L’obiettivo dell’Inps è quello di garantire il diritto reale dei cittadini di ottenere i servizi erogati dall’istituto in un tempo certo e congruo.

In effetti, la legge 69/2009 sostituisce il precedente provvedimento legislativo 241/1990 fissando precisi limiti temporali entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi di competenza dell’Istituto, che prendano avvio ad istanza di parte o d’ufficio.

Il regolamento precisa che il termine per la conclusione del procedimento decorre dall’inizio del procedimento d’ufficio o, nel caso di procedimenti ad iniziativa di parte, dal ricevimento dell’istanza.

Inps, l’assegno ordinario di invalidità

Il nostro sistema previdenziale garantisce una tutela ai lavoratori affetti da minorazioni e da infermità fisica e mentale che determinano una riduzione permanente della capacità lavorativa.

Il nostro maggiore istituto previdenziale privato, l’Inps, ha definito ed eroga a proposito l’assegno ordinario di invalidità.

Una volta fatta la domanda l’interessato deve essere convocato per la visita medica dall’apposita commissione Inps.

La visita dovrà certificare lo stato invalidante; in effetti, l’infermità, fisica o mentale, deve essere non inferiore al 66%.

Il giudizio, però, non è solo medico poiché deve tenere conto di fattori soggettivi come la specifica esperienza professionale maturata in modo da considerare anche i riflessi della menomazione sull’attività svolta.

Enpals, nuove disposizioni per il pensionamento anticipato

L’Enpals, l’ente previdenziale per chi lavora nello spettacolo, ha emanato nuove disposizioni in tema di accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini sulla base delle indicazioni pervenute dai Ministeri vigilanti.

La circolare n. 12 del 6 ottobre 2010 integra e sostituisce la Circolare n. 7 del 23 luglio 2010.

L’Enpals precisa che a decorrere dal 1 maggio 2010 per i lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei, l’età pensionabile è fissata, per uomini e donne, al quarantacinquesimo anno di età anagrafica.

Per i lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei, per i quali si applica integralmente il sistema contributivo ovvero si applica il sistema misto, si attribuisce il coefficiente di trasformazione previsto dalla legge n. 335 dell’8 agosto 1995.

Pensioni 2010, le vecchie finestre non si toccano

La recente manovra finanziaria prevista dalla legge n. 122 del 2010 ha modificato le decorrenze per chi matura la pensione dal 2011 lasciando inalterate le prossime tre finestre: il 1° ottobre 2010, il 1° gennaio e il 1° luglio del 2011.

Ricordiamo che il 1° ottobre potrà andare in pensione i dipendenti che hanno compiuto 40 anni di contribuzione al 30 giugno 2010 e che possono vantare 57 anni di età anagrafica entro il 30 settembre 2010. Non solo, possono usufruire della finestra per accedere alla pensione di vecchiaia anche chi, sempre lavoratori dipendenti, può vantare 65 anni di età compiuti entro il 30 giugno 2010. Al contrario, le donne devono avere compiuto i 60 anni se iscritte all’Inps o 61 se risultano iscritte all’Inpdap.

Sono interessanti alla finestra di ottobre anche i lavoratori autonomi. In questo caso, per usufruire della pensione di vecchiaia, devono essere in grado di dimostrare di possedere 65 anni di età, o 60 se donne, compiuti entro il 31 marzo 2010. Al contrario, i lavoratori autonomi possono usufruire della pensione di anzianità se dimostrano di aver versato i contributi per almeno 40 anni entro il 31 marzo 2010 a prescindere dall’età anagrafica.

Le nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici

Il recente correttivo alla manovra finanziaria, legge n. 122 del 30 luglio 2010 di conversione del decreto legge n. 78/2010, ha modificato, in sostanza, diversi aspetti del sistema pensionistico italiano.

La legge n. 122, in particolare, è intervenuta sulla decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità introducendo modifiche di cui all’articolo 1, comma 1, legge del 7 febbraio 1979 n. 29 e ha disposto l’abrogazione della legge del 2 aprile 1958 n. 322.

Le modifiche introdotte coinvolgono anche la disciplina dei Fondi speciali di previdenza e ha dettato nuove disposizioni in materia di verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito.

Non solo, la legge n. 122 consente anche per i pensionati a basso reddito di dilazionare determinati versamenti e ha modificato la materia di invalidità civile.

Pensione, in arrivo la finestra di ottobre

Questa è la quarta finestra del 2010 e l’uscita è ancora regolata con il vecchio sistema, ossia con le regole in vigore prima dell’arrivo della finestra mobile introdotta dall’ultima manovra sulle pensioni.

I lavoratori dipendenti che intendono usufruire della pensione di anzianità devono aver acquisito 40 anni di contributi entro il 30 giugno 2010 e compiuti i 57 anni di età entro il 30 settembre sempre del 2010. Al contrario i lavoratori autonomi devono aver raggiunto il requisito dei 40 anni di contributi entro il 30 marzo 2010 con qualsiasi età anagrafica.

Si ricorda che i lavoratori che sono riusciti a dimostrare di aver raggiunto i 40 anni di contributi considerando contribuzioni di lavoro dipendente e autonomo possono andare in pensione con i requisiti in vigore per i lavoratori autonomi.

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazioni

 La Dichiarazione Sostitutiva di Certificazioni introdotta con Il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (entrato in vigore il 7/3/2001) è un documento nato con l’obiettivo di snellire tante procedure burocratiche nei rapporti cittadino/pubblica amministrazione. Questa forma di Autocertificazione permette al cittadino di evitare la richiesta di alcuni certificati riducendo molto i costi in termini di tempo e denaro che la richiesta di certificati può comportare.

Chi può usufruire della Dichiarazione Sostitutiva di Certificazioni? Tutti i cittadini italiani, cittadini non italiani appartenenti ad uno dei paesi membri dell’Unione Europea. Anche i cittadini stranieri che non provengono dai paesi dell’Unione Europea posso presentare autocertificazione (salvo casi speciali previste dalla normativa) ma limitatamente alle informazioni che sono possedute dall amministrazioni pubbliche italiane.

Rispetto alla validità temporale, le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità dei certificati che sostituiscono. I dati che possono rientrare in un’autocertificazione, indicati nell’art. 46 del D.P.R., possono riguardare stati, qualità e fatti del dichiarante.