Le domande di assegno straordinario “Fondi di sostegno”

L’Inps chiarisce, attraverso il messaggio 20343 del 27 ottobre, il nuovo ruolo dei Fondi di sostegno al reddito di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e l’adeguamento progressivo della pensione di vecchiaia delle lavoratrici, ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge n. 148 del 14 settembre 2011.

L’Inps precisa che dal momento che il diritto all’assegno straordinario al reddito è subordinato al conseguimento della prestazione pensionistica al momento della cessazione della prestazione straordinaria, il diritto a pensione del lavoratore deve essere verificato al momento dell’accesso all’esodo con riferimento ai requisiti pensionistici in vigore alla data di uscita dal Fondo di sostegno.

Pensioni, dal decreto sviluppo la solita manovra

 Andremo tutti in pensione a 67 anni con pensioni sempre più ridicole senza per nulla incidere sui privilegi, ovvero non esiste un intervento serio e credibile sui trattamenti vitalizi di parlamentari e consiglieri regionali (che possono mettersi a riposo, questi ultimi, anche a 55 anni di età come ci ricordano alcuni casi non proprio esemplari).

Una solita manovra che intende fare solo cassa alle spalle dei soliti lavoratori con la scusante che ce lo chiede l’Unione Europea.

Le nuove modalità dell’Inps per le prestazioni previdenziali

L’Inps comunica alla sua utenza che saranno in vigore nuove modalità di presentazione telematica in via esclusiva delle domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali. In effetti, con la circolare n. 131 del 10 ottobre 2011, il nostro istituto previdenziale stabilisce le modalità di presentazione telematica in via esclusiva delle domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

La presentazione telematica in via esclusiva riguarda le prestazioni quali le ricostituzioni, le pensioni di anzianità e vecchiaia, gli assegni sociali, le pensioni/assegni di invalidità e inabilità (esclusi quelli di invalidità civile, cecità civile, sordità civile che sono già telematizzati) e  le pensioni ai superstiti o reversibilità. La circolare prevede un periodo transitorio, fino al 31 gennaio 2012, durante il quale sarà ancora possibile inviare le domande mediante le tradizionali modalità.

Inpdap, la liquidazione può aspettare

I trattamenti di fine servizio, Tfs, e quello di fine rapporto, Tfr, saranno erogati dall’Inpdap con tempi più lunghi arrivando a toccare i 24 mesi anche se, poi, resta fermo a 105 giorni i tempi per ottenere la liquidazione del trattamento di fine lavoro per inabilità e decesso.

Tempi grigi per il dipendente statale che, oltre a vedere il blocco della contrattazione, si vede prolungare il termine previsto per ottenere la liquidazione dai sei mesi ai 24 se decide di abbandonare il lavoro prima del pensionamento di vecchiaia o dai tre ai sei mesi in caso di pensione di anzianità. In effetti, la recente manovra di agosto ha modificato i termini per percepire il trattamento di fine servizio e quello di fine rapporto.

Inps, la trasferibilità degli iscritti dai Fondi soppressi

L’Inps interviene, e lo fa con il suo messaggio n. 18304 del 26 settembre 2011, in applicazione della circolare n. 97 del 22 luglio 2011: l’iniziativa dell’Inps si è resa necessaria per via delle continue richieste di chiarimento da più parti per via del riconoscimento della propria posizione contributiva versata nel fondo di appartenenza.

In effetti, il maggiore istituto previdenziale chiarisce che con legge n. 322/58 trova applicazione anche nei confronti degli iscritti ai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici ed al Fondo Volo cessati dall’iscrizione ai suddetti fondi entro la data del 30 luglio 2010 senza aver perfezionato tutti i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per liquidare la pensione. L’Inps ricorda che i criteri che regolano l’accertamento del diritto alla trasferibilità d’ufficio ai sensi della soppressa legge 122/2010, che disciplinavano nei soppressi Fondi Elettrici e Telefonici il trasferimento all’AGO.

L’esonero dal servizio e la finestra mobile

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso la circolare n. 48733 del 3 novembre 2010, ha chiarito al Ministero  dell’Interno alcuni aspetti della disciplina  dell’esonero, previsto dall’articolo 72 commi 1 e 6 del decteto legge n. 112/2008 convertito  in  legge n. 133/2008, vale a dire sulla sua durata massima pari a cinque anni ed il nuovo regime della “finestra mobile” prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 78/2010, in base al quale la decorrenza del diritto al trattamento pensionistico è posticipata per alcune categorie di dipendenti.

Manovra 2011, le novità sulle pensioni

Approfittiamo di questo articolo per riassumere le novità che la recente normativa ha introdotto nel nostro sistema pensionistico e alcune di queste sono solo temporanee, ossia le disposizioni in campo pensionistico previsti dagli articolo 18 e 38 della legge del 15 luglio 2011 n. 111 in vigore a decorrere dal 17 luglio 2011.

L’articolo 18 fissa interventi in materia previdenziali prevedendo, comma 1, la graduale elevazione dell’età anagrafica da 60 a 65 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici del settore privato e autonomo.

Il comma 3 fissa nuovi criteri per la rivalutazione delle pensioni e al comma 4, lett. a) e b), si anticipa l’adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della speranza di vita.

Manovra 2011, l’anticipo dell’aspettativa di vita

È stato anticipato al 2013 l’aumento di tre mesi dell’età pensionabile legato all’aspettativa di vita, mentre nel 2016 l’aumento sarà di quattro mesi: l’ aumento di 4 mesi proseguirà dal 2019 al 2030, e che dal 2031 al 2050 l’aumento sarà pari a 3 mesi.

È superfluo ricordare che l’aumento dell’età pensionabile si applica a tutti (dai lavoratori e lavoratrici dipendenti fino ad arrivare ai lavoratori autonomo) e vale sia per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, sia ai fini del diritto alla pensione di anzianità così come al diritto all’assegno sociale.

Pensioni 2011: tutto quello che c’è da sapere

 Dopo la manovra del 2010, o correttivo alla manovra finanziaria, che ha modificato di parecchio le diverse norme che regolavano l’accesso all’assegno pensionistico con decorrenza primo gennaio 2011, come l’introduzione della nuova finestra mobile, tanto da diventare, di fatto, come la manovra finanziaria 2011 per le pensioni, ecco un nuovo capitolo, ossia la nuova manovra finanziaria sulle pensioni che ha introdotto nuovi criteri e validi per l’anno 2011 e per quelli successivi.

Anche questo provvedimento ridefinisce alcune questioni e punta l’indice su sprechi, o presunti tali; in effetti, si interviene sul blocco totale o parziale (45%) della rivalutazione delle pensioni nel biennio 2012-2013, sull’aumento dell’età pensionabile delle donne del settore privato e sull’attesa di vita anticipando alcune decisioni in merito.

Le diverse pensioni per il lavoratore dipendente

L’Inpstra non molto, spera di sostituire la pensione di anzianità con quella di vecchiaia applicando il coefficiente di conversione previsto per il sistema contributivo: un sistema del tutto favorevole all’istituto previdenziale che in questo modo riuscirà ad eroga una pensione inferiore alle singole aspettative.

In effetti, al posto delle pensioni di anzianità e di vecchiaia, il nuovo regime contributivo, istituito con la legge 335/95, prevede un solo tipo di pensione per tutti i lavoratori autonomi e dipendenti, del settore privato e del settore pubblico, ovvero la pensione di vecchiaia con regime contributivo.

La decorrenza per la previdenza complementare

La norma generale è abbastanza chiara e chi ha sottoscritto un contratto di questo tipo lo sa benissimo: si usufruiscono delle prestazioni pensionistiche complementari, a patto però che il soggetto risulti iscritto ad un fondo per almeno cinque anni, nel momento in cui si consegue il diritto di conseguire la pensione come stabilito nei regimi obbligatori dove il soggetto risulta iscritto.

Secondo i regolamenti le prestazioni pensionistiche sono erogate in due modi: o come rendita o come capitale con l’accuratezza che il capitale erogato non può essere superiore alla metà della somma accumulata negli anni.

Ministero del lavoro, il Fondo di solidarietà per il personale dipendente dalle imprese assicuratrici

 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2011, il Decreto Interministeriale n. 33 del 21 gennaio 2011, riguardante il Regolamento recante l’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.

Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori delle imprese cui si applica il contratto collettivo di settore, interventi che – nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità – realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione.

La previdenza corre online

Si modificano i rapporti tra gli enti previdenziali e il cittadino aggiungendo nuove opportunità di comunicazione grazie all’avvento di procedure telematiche sempre più sicure, affidabili e diffuse.

I due maggiori istituti previdenziali italiani, Inps e Inpdap, hanno già da tempo avviato sistemi informativi in grado di gestire questo nuovo flusso di lavoro; in particolare, l’Inpdap, l’istituto previdenziale del settore pubblico, dal luglio del 2010, anche se il servizio è ancora in fase sperimentale, ha attivato l’estratto contro contributivo.

Ricordiamo che l’Inpdap dal 31 ottobre dello scorso anno ha esteso anche ai dipendenti di due amministrazioni pubbliche per ogni Regioni. Secondo le dichiarazioni dell’Inpdap, nel corso del  2011 gli iscritti all’istituto potranno fruire del servizio estratto conto on line, fino a raggiungere tutti i pubblici dipendenti.

Inps, novità per il fondo volo e piloti marittimi

In arrivo alcune novità in materia di decorrenza della pensione dei piloti iscritti al Fondo Volo e per i piloti di porto marittimo.

Si ricorda che il fondo volo è stato istituito dalla  legge n. 859 del 13 luglio 1965 e successivamente il decreto n. 164 del 24 aprile 1997 ha ridefinito le norme in materia di pensioni, arrotondamenti, invalidità, contributi figurativi e ricongiunzioni (si veda proposito la circolare n. 246 del 28 novembre 1997).

Agli iscritti al fondo Volo si applica la nuova riforma del sistema previdenziale, la legge n. 243 del 23 agosto 2004, e le innovazioni della legge n. 247 del 24 dicembre 2007.

Il maggiore istituto previdenziale del settore privato pone in evidenza alcune questioni legate al titolo abilitante per queste particolari categorie di lavoratori.