La busta paga, i criteri

È vero, non si lavora senza un adeguato corrispettivo.

Ma in che modo il datore di lavoro dimostra al proprio dipendente di averlo correttamente retribuito? Semplicemente attraverso il cedolino paga (busta paga).

La retribuzione costituisce il principale obbligo del datore di lavoro a fronte della prestazione fornita dal lavoratore (articoli 2094 e 2099 del codice civile).

Ai sensi dell’articolo 2099 del codice civile, la retribuzione costituisce il corrispettivo per l’attività prestata dal lavoratore subordinato. In effetti, l’articolo 2099 stabilisce che, dove manchi un accordo tra le parti, la retribuzione può essere stabilità dal giudice (pensiamo alle aziende che non aderiscono a nessuna associazione sindacale di categoria).

Festività e trattamento economico

 Quando una giornata è considerata festiva? Sembra una domanda banale ma in realtà non è proprio così.

La legge 22 Febbraio 1934 n. 370 indica espressamente che sono da considerarsi giorni festivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo, salvo le eccezioni stabilite dalla norma stessa.

Il codice civile all’art. 2109 richiama la tutela del giorno di riposo; infatti, il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana coincidente, di norma, con la domenica.

Successivamente alla legge del 1934 la materia è stata ulteriormente definita. Oggi sono considerate giornate festive le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali individuate dalla legge (legge n. 260/1949; legge n. 90/1954; legge n. 54/1977; D.P.R. n. 792/1985; legge n. 336/2000).

I soci lavoratori nel mondo delle cooperative

 La prestazione lavorativa del socio di una cooperativa può essere configurata come rapporto di lavoro subordinato? Secondo un’interpretazione giurisprudenziale anche se esiste subordinazione tecnico funzionale del socio nei confronti della cooperativa nella fase di esecuzione della prestazione non è una condizione sufficiente per dimostrare vincolo di subordinazione (corte costituzionale n. 30 del 1996) ex art. 2094 del codice civile.

Infatti, in questo caso non esiste l’alienità dell’organizzazione e del risultato produttivo.

A questo fine, la retribuzione del socio lavoratore non è configurabile come retribuzione corrispettiva di lavoro, ma al contrario una semplice ripartizione dei ricavi sociali.

I Buoni Lavoro: li conosci?

Come ben sappiamo la Legge Biagi ha introdotto numerose novità. Tra queste possiamo trovare anche i Buoni Lavoro: uno strumento creato per il pagamento del lavoro occasionale accessorio. In pratica servono a facilitare l’assunzione dei lavoratori che verranno impiegati per un periodo di tempo limitato.

Cos’ il lavoro occasionale accessorio? Come dice la parola stessa si tratta di una prestazione lavorativa che viene svolta in modo non continuativo. Può trattarsi ad esempio di un lavoro di tipo stagionale. Per questa tipologia di lavoro viene riconosciuta sia la copertura assicurativa (attraverso l’Inail) che quella previdenziale (attraverso l’Inps). Si tratta di lavoro limitati a determinati settori:

Imprese agricole per lo svolgimento di attività stagionali, oppure per attività non stagionali purchè il volume d’affari dell’impresa sia inferiore a 7.000 euro

Imprese familiari che operano nel commercio, turismo e servizi per lo svolgimento delle loro specifiche attività da parte di persone estranee all’impresa. Anche in questo caso è posto un limite al volume d’affari dell’azienda, fissato in 10.000 euro.

Lavoro domestico relativamente ad attività occasionali

1. d’assistenza a componenti della famiglia o di cura della casa;
2. eventi sportivi, culturali, fieristici o legati a iniziative di solidarietà o di emergenza;
3. opere di manutenzione, pulizia e giardinaggio relativamente a edifici, strade, parchi;
4. consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa;
5. insegnamento privato.