Il piano Fornero per gli esodati

 Dal Ministro del Lavoro Elsa Fornero una proposta originale per tentare di risolvere il problema degli esodati, ovvero quei lavoratori che passeranno dalla cassa integrazione speciale alle liste di mobilità, con una pensione parziale unita ad un reinserimento nel mondo del lavoro.

Infatti, per il Ministro si potrebbe pensare ad una politica basata su incentivi partendo da un re-impiego in forma parziale per cercare di arginare ad un problema che ormai non si può più rimandare. La proposta è del tutto originale perché, insieme al part-time, il lavoratore incasserebbe anche una pensione parziale da integrare con lo stipendio arrivando così a garantire uno stipendio pieno. Non solo, sempre secondo il ministero si potrebbe anche studiare una nuova forma di incentivi che andrebbero applicati allo stesso modo dei lavoratori over 50 con un anno di assunzione.

La liberalizzazione del collocamento

 È arrivato il decreto con la firma del Ministro Sacconi che consente a scuole e università l’ingresso attivo nei servizi per il lavoro aprendo così la stagione della liberalizzazione del collocamento e dei servizi per il mondo del lavoro.

Infatti, il Ministro Sacconi ha firmato il Decreto Ministeriale che definisce i dettagli operativi dell’allargamento della platea dei soggetti autorizzati alla intermediazione nel mercato del lavoro: il decreto è l’ultimo tassello di un disegno riformatore avviato con le leggi Biagi e Treu.

Intermediazione per scuole e università

In arrivo una circolare congiunta dei Ministri Sacconi e Gelmini del 4 agosto 2011 con l’intento di offrire  forniscono chiarimenti in merito all’attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro svolta da scuole e università, ulteriormente semplificata dalla manovra economica della legge n. 111 del 15 luglio 2011 che elimina l’obbligo di richiedere l’autorizzazione.

In effetti, con il recente intervento legislativo la funzione di intermediazione, introdotta dalla Legge Biagi (articoli 6 e 50 del Decreto legislativo n. 276/2003) e poi rafforzata dal Collegato lavoro (Legge n. 183 del 4 novembre 2010), prevede che gli istituti scolastici superiori, gli atenei e i consorzi universitari pubblichino sui loro siti istituzionali e sul portale del Ministero del Lavoro identificato come Cliclavoro i curricula di studenti, diplomati e laureati, per renderli gratuitamente accessibili alle imprese migliorando di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

Il lavoro accessorio e occasionale e i criteri identificativi

 La Riforma Biagi ha ridefinito sostanzialmente la struttura del lavoro autonomo in Italia cercando, al contempo, di far emergere situazioni di illegalità e precarietà. Rispetto al lavoratore dipendente le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio sono quelle che non rientrano tra le prestazioni tipiche del lavoro subordinato o autonomo in senso lato.

La Legislazione è intervenuta cercando di delimitare gli ambiti applicativi, decreto n. 276/2003, dove, in particolare all’articolo 70, cerca di fornire tutti gli elementi iggettivi.

In effetti, secondo le disposizioni, rientrano tra le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio quelle attività previste, in modo tassativo, nell’elenco messo in evidenza all’articolo 70 o che possono vantare determinati requisiti oggettivi o soggettivi.

Collegato lavoro, collaborazioni coordinate e continuative

Il collegato lavoro, all’articolo 50, pone una disciplina di carattere transitorio sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per la misura del risarcimento del danno nei casi in cui sia stata accertata la natura subordinata di un rapporto di questo tipo.

In modo particolare, nel Collegato si intendono introdurre specifici criteri di determinazione della misura del risarcimento del danno, per i casi di accertamento della natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Ricordiamo che il decreto legislativo n. 276 del 2003 (meglio conosciuta come riforma Biagi) ha introdotto, agli articoli 61-69, una specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (lavoro a progetto), applicabile al solo settore lavorativo privato.

La certificazione dei contratti di lavoro nel Collegato

L’articolo 30 del Collegato lavoro, decreto 1167-B/bis, si occupa delle clausole generali e delle certificazione del contratto di lavoro.

Il concetto è semplice, le parti che sottoscrivono il contratto (datore di lavoro e lavoratore) possono dichiarare che il contenuto dello stesso corrisponde a verità ed è stato pattuito liberamente. Le commissioni di certificazione saranno i luoghi dove sarà possibile certificarli.

Al comma 3 del testo presente in Senato sono presenti disposizioni relative agli elementi presenti nei contratti collettivi e individuali di lavoro a cui il giudice deve far riferimento nei contenziosi relativi ai licenziamenti individuali.

Secondo il testo si dispone che il giudice, nel valutare le motivazioni poste alla base del licenziamento, debba tener conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo, presenti nei contratti collettivi di lavoro ovvero, se stipulati con l’assistenza delle richiamate commissioni di certificazione, nei contratti individuali di lavoro.

I contributi per la Gestione separata dell’INPS

 Nella Gestione separata dell’INPS confluiscono tutti i contributi dei lavoratori autonomi che esercitano un’attività professionale o di collaborazione, per la quale non era prevista una forma assicurativa pensionistica come previsto dalla legge di riforma del sistema pensionistico (legge 335/1995).

La Gestione separata ha lo scopo principale di finanziare un fondo obbligatorio che garantisce una pensione (invalidità, vecchiaia e superstiti) calcolata con il sistema contributivo in presenza di un minimo di 5 anni di versamenti.

Ricordiamo che per la riforma Biagi, a partire dal 24 ottobre 2003 le collaborazioni, per essere considerate tali, devono essere inquadrate in un progetto, programma, o fase di essi. In caso contrario, il rapporto si presume di lavoro dipendente.

La domanda va fatta del soggetto direttamente all’ente previdenziale, anche attraverso una telematica, utilizzando i modelli in distribuzione presso tutte le sedi territoriali specificando i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il tipo di attività svolta, l’inizio dell’attività e, quando si tratta di collaborazione coordinata e continuativa, i dati del committente.

I Buoni Lavoro: li conosci?

Come ben sappiamo la Legge Biagi ha introdotto numerose novità. Tra queste possiamo trovare anche i Buoni Lavoro: uno strumento creato per il pagamento del lavoro occasionale accessorio. In pratica servono a facilitare l’assunzione dei lavoratori che verranno impiegati per un periodo di tempo limitato.

Cos’ il lavoro occasionale accessorio? Come dice la parola stessa si tratta di una prestazione lavorativa che viene svolta in modo non continuativo. Può trattarsi ad esempio di un lavoro di tipo stagionale. Per questa tipologia di lavoro viene riconosciuta sia la copertura assicurativa (attraverso l’Inail) che quella previdenziale (attraverso l’Inps). Si tratta di lavoro limitati a determinati settori:

Imprese agricole per lo svolgimento di attività stagionali, oppure per attività non stagionali purchè il volume d’affari dell’impresa sia inferiore a 7.000 euro

Imprese familiari che operano nel commercio, turismo e servizi per lo svolgimento delle loro specifiche attività da parte di persone estranee all’impresa. Anche in questo caso è posto un limite al volume d’affari dell’azienda, fissato in 10.000 euro.

Lavoro domestico relativamente ad attività occasionali

1. d’assistenza a componenti della famiglia o di cura della casa;
2. eventi sportivi, culturali, fieristici o legati a iniziative di solidarietà o di emergenza;
3. opere di manutenzione, pulizia e giardinaggio relativamente a edifici, strade, parchi;
4. consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa;
5. insegnamento privato.

Il contratto di apprendistato

Torniamo a parlare di contratti di lavoro prendendo in esame il contratto di apprendistato. Si tratta di un contratto in piena regola in cui il lavoratore percepisce uno stipendio da parte del datore di lavoro. Datore di lavoro che si impegna a fornire le competenze necessarie per la crescita professionale del lavoratore.

La legge Biagi del 2003 ha individuato tre principali tipologie di contratto di apprendistato:

1) Quello per il diritto – dovere di istruzione e formazione. I destinatari sono i più giovani ed è stato creato per consentire loro una facilità maggiore di accesso al mondo del lavoro. Ha una durata massima di 3 anni.

2) Un apprendistato cosiddetto professionalizzante. Destinatari in questo caso sono i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Questo tipo di apprendistato permette di ottenere una qualifica grazie ad una formazione sul lavoro. Può durare da 2 a 6 anni.

3) Il terzo tipo di apprendistato riguarda  invece un diploma o un percorso di alta formazione.

Il lavoro notturno

Sono moltissimi i giovani ed i meno giovani che lavorano nelle ore notturne: locali notturni come pub o discoteche ma anche bar lungo le arterie autostradali, operai etc….

Noi di Gazzetta del Lavoro con questo intervento vogliamo riportarvi quanto contenuto nella Legge Biagi a proposito del lavoro notturno:

è tale ogni prestazione lavorativa di durata pari almeno a sette ore consecutive delle quali almeno tre rientrino all’interno dell’intervallo compreso fra la mezzanotte e le cinque

Il Contratto di inserimento

Il contratto di inserimento è stato introdotto dalla Legge Biagi e sostituisce il precedente Contratto di Formazione (di cui riprende la maggior parte dei principi di base).

In breve si cerca di offrire al lavoratore un bagaglio di esperienza lavorativa che gli sarà poi utile in futuro.