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La tassazione dei buoni pasto

Con la risoluzione n.26/E del 26 marzo 2010 l’Agenzia delle Entrate ha formalizzato le risposte già date al Forum lavoro del 17 marzo scorso su quesiti in materia di reddito di lavoro dipendente.

Con particolare riferimento alla problematica dei ticket restaurant, dalla risoluzione dell’Agenzia si ricava che le prestazioni sostitutive della mensa aziendale  concorrono a formare reddito di lavoro dipendente limitatamente all’importo eccedente 5,29 euro.

In effetti, in base alle disposizioni dell’articolo 51 del TUIR, al buono pasto viene attribuito un valore nominale e pertanto l’imponibile ai fini fiscali, con riferimento al singolo buono, è costituito dalla differenza tra il valore nominale e l’importo di 5,29 euro.

In effetti, l’Agenzia delle entrate ricorda che l’art. 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir stabilisce che non concorre a formare il reddito (di  lavoro dipendente)  il valore dei  beni  ceduti  e  dei servizi  prestati se complessivamente  di  importo non  superiore  nel  periodo d’imposta a  lire 500.000  (258,23 euro);  se  il predetto valore è  superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Si precisa che l’ultima disposizione si  riferisce esclusivamente ai compensi  in natura e, in particolare, prevede l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente per i beni e  i servizi di valore non superiore ad un determinato ammontare, stabilito in 258,23 euro.

La  norma  non  riguarda,  invece,  le  erogazioni  in  denaro  per  le  quali  resta applicabile  il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente  in  relazione  al  rapporto  di  lavoro  costituisce  reddito  di  lavoro dipendente ad eccezione delle esclusioni specificamente previste.

Per  quanto  concerne  le  prestazioni  sostitutive  di  mensa  aziendale  erogate sotto  forma di  ticket  restaurant,  l’articolo 51,  comma 2, del Tuir,  stabilisce che  le  stesse  fino  a  5,29  euro  sono  escluse  dalla  formazione del reddito  di lavoro dipendente dei lavoratori assegnatari, verificando tale limite rispetto al loro valore nominale.

Per queste considerazioni si  porta a ritenere che i ticket restaurant non costituiscano erogazioni in natura.

Ecco perché, per l’Agenzia delle Entrate, l’importo del loro valore nominale che eccede il limite di 5,29 euro non può, pertanto, essere considerato assorbibile dalla franchigia di esenzione prevista dal  comma 3 dell’art. 51 e, quindi, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

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