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Il telemarketing e il rischio professionale

Il pericolo corre sul filo.

L’Inail ha chiarito attraverso la nota n. 5941/2010 che anche chi opera nel settore del telemarketing deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro perché l’operatore, centralinista o telefonista, è comunque sottoposto a rischio ambientale.

Il chiarimento espresso dall’Inail è stato sollecitato da appositi quesiti relativi all’obbligo assicurativo degli addetti ai call center e, nello specifico, dei lavoratori addetti alla propaganda commerciale che fanno uso di telefono a linea fissa, in assenza di connessione a centralini o a postazioni automatizzate.

L’obbligo scatta anche in caso di uso esclusivo del telefono a linea fissa e in assenza di una connessione a centralini o a postazioni automatizzate.

L’Inail ha già avuto modo di spiegare che l’obbligo assicurativo, con la conseguente stipula del premio assicurativo contro gli infortuni sul lavoro, ricorre nel caso di personale addetto ai centralini telefonici e agli sportelli automatizzati, in quanto operante in ambienti organizzati caratterizzati dal funzionamento di apparecchiature elettroniche complesse (nota protocollo n. 467/2007), e, inoltre, ha anche precisato che l’uso dell’apparecchio telefonico è comunque sufficiente per affermare l’esistenza del requisito oggettivo ai fini della tutela infortunistica per il personale di un call center, anche in assenza di centralini o altri sportelli automatizzati.

Dunque qualsiasi apparecchio telefonico (anche cellulare), poiché elettrico, espone comunque gli addetti a specifici rischi professionali oltre a quelli connessi al rischio elettrico, anche a quelli dovuti all’intensità sonora del segnale emesso dal ricevitore.

La nota dell’Inail risponde anche a specifiche esigenze manifestate dalla Corte di Cassazione che ha avuto modo di precisare che il rischio ambientale oggetto della tutela assicurativa opera anche nel caso in cui le macchine, apparecchi e impianti siano distribuiti in modo tale da restare isolati (sentenza n. 5473/1978); b) o che restino spenti nel momento in cui i lavoratori si trovino nei locali, rimanendo sempre una potenziale pericolosità di tali congegni tecnici (sentenza n. 492/1979).

L’Inail ha ribadito che l’utilizzo di telefoni a linea fissa anche in assenza di connessioni a centralini o a postazioni automatizzate, configura un rischio specifico, in quanto gli apparecchi telefonici dotati di propria linea appartengono alle categorie degli apparecchi elettrici e, quindi, comportano, come tali, l’assoggettamento del personale all’assicurazione obbligatoria.

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