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Il tirocinio e la libera professione del commercialista

Allo scopo di chiarire le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’Istruzione del 5 novembre 2010 in materia di tirocinio, il Consiglio Nazionale dell’ordine dei Commercialisti ha ritenuto utile diffondere una nota esplicativa nel tentativo di fugare ogni dubbio sollevati dagli Ordini periferici.

La nota, CNDCEC del 12 aprile 2011 n. 26, ha confermato che fino all’anno accademico 2011-2012 è possibile chiedere l’iscrizione alla sezione Tirocinanti commercialisti del registro del tirocinio tutti coloro che presentano domanda di iscrizione e risultano contestualmente iscritti ad un corso di laurea magistrale nelle classi LM 56 e LM 77 o specialistica in Scienze dell’economia nelle classi 18 o 33 ex DM 22 ottobre 2004 n. 276.

La Nota precisa che fino a quando non saranno attivati i corsi in convezione hanno titolo a presentare la domanda di iscrizione coloro che sono in possesso del diploma di laurea della classe 17 – laurea in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (corrispondente alla classe delle lauree L 18 ex DM 22 ottobre 2004, n. 270 – o della classe 28 – laurea in Scienze economiche (corrispondente alla classe delle lauree L 33 ex DM 22 ottobre 2004, n. 270) – nella sezione Tirocinanti esperti contabili o nella sezione Tirocinanti commercialisti coloro che possono dimostrare di possedere il diploma di laurea specialistica della classe 64/s o della classe 84/s o.

Il Consiglio Nazionale ha anche ribadito la possibilità di svolgere tirocinio contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento della laurea specialistica o magistrale, articolo 43 del decreto 139/2005, a patto che si è in possesso di un corso di laurea nel rispetto della suddetta convenzione.

In effetti, così come stabilisce l’accordo quadro, una volta che saranno attivati i corsi di laurea convenzionati sarà possibile svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato al conseguimento della laurea magistrale o specialistica senza il possesso della laurea triennale appartenente alla classe 17 o 28 (ovvero della classe 18 o 33 ex DM 22 ottobre 2004, n. 270), purché siano colmati i debiti formativi richiesti dall’ordinamento didattico per l’accesso alle stesse lauree convenzionate e sia assicurato il recupero dei crediti formativi indicati nell’articolo 1 della convenzione prima dell’iscrizione al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale o specialistica (ovvero – nei primi tre anni accademici successivi all’entrata in vigore della convenzione quadro – entro il biennio per il conseguimento della laurea magistrale/specialistica).

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