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Il praticantato per gli avvocati a 18 mesi

 Dal ministero di Giustizia arriva il termine dei 18 mesi come praticantato per poter accedere alla libera professione anche se, poi, il nuovo termine imposto dall’articolo 9 della legge n. 1/2012, in vigore dallo scorso 24 gennaio 2012, si è scontrato sulla sua eventuale retroattività.

In effetti, sul termine imposto ha dato il suo parere anche il Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro dello scorso 2 maggio 2012 n. 1081 dove si è ribadita che la durata del praticantato, ossia i praticanti iscritti nel registro fino al 30 ottobre 2011 possono portare a termine il periodo di pratica secondo le norme di cui al D.M. 2 dicembre 1997. Non solo, sempre per il Consiglio Nazionale, ai praticanti iscritti dal 1 novembre 2011 e fino al 23 gennaio 2012 si applica il D.M .20 giugno 2011 fino alla scadenza, ma anche

Ai praticanti iscritti dal 24 gennaio 2012 si applica il D.M. 20 giugno 2011 ad eccezione della riduzione del periodo di frequenza a 18 mesi prevista dal citato D.L. 1/201 e dell’obbligo di corrispondere un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi 6 mesi

La Circolare non ha previsto l’efficacia retroattiva per la durata dei 18 mesi del tirocinio, la posizione pare anche condivisibile anche dal Consiglio Nazionale Forense che ha citato anche il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia: infatti, non essendoci una norma transitoria, le nuove regole non possono trovare applicazione per i tirocini iniziati anteriormente alla data del 24 gennaio 2012.

La posizione dei consulenti del lavoro e degli avvocati è stata anche condivisa dall’Ordine dei commercialisti con la nota n. 45 del 23 maggio 2012: l’Ordine osserva che

si tratta della prima presa di posizione ufficiale assunta da un Ministero … senz’altro   applicabile ai tirocinanti dottori commercialisti ed esperti contabili

In realtà, il mondo della libera professione si trova abbastanza al centro della bufera visto che, al contrario, altri Ordini o Collegi hanno indicato in 18 mesi il periodo di pratica sufficiente per l’ammissione all’esame di abilitazione in luogo dei 24 mesi. Infatti, per i periti agrari, industriali e dei geometri il praticantato ,pure se iniziato prima del 24 gennaio 2012 è di 18 mesi anziché di 24 mesi.

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